Decreto “Cura Italia”: ecco cosa dicono gli articoli relativi al terzo settore

Lo sportello ASI Help si arricchisce di nuove Faq sul Terzo Settore.
Uno sportello in costante aggiornamento che sta avendo un grande successo figlio dell'incertezza e di misure confuse e insufficienti a risolvere i problemi che deriveranno da questo periodo emergenziale. Tanti i contatti e tante le mail che arrivano all'indirizzo helpcoronavirus@asinazionale.it al quale risponde un team di esperti altamente qualificato, quello di ASI Sport e Fisco.
Quali sono le misure per Terzo Settore nel Decreto Legge “Cura Italia” emanato per fronteggiare l’emergenza Covid-19? Leggete per scoprirle in questo spazio news. Le troverete, in continuo aggioornamento, anche sullo sportello virtuale presente nella home del sito. 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, uscita in edizione straordinaria, è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18cosiddetto “Cura Italia”, avente per oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il decreto contiene molte misure che riguardano Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (ODV), ONLUS, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD), Enti di Promozione Sportiva (EPS). Vi forniamo una breve sintesi di tali misure.

 

Artt.19, 22: norme in materia di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

L’art.19 del Decreto consente ai datori di lavoro che sospendono, o riducono, l’attività lavorativa per motivi riconducibili all’emergenza COVID-19, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per una durata massima di nove settimane.
I lavoratori destinatari del beneficio devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.
L’art.22 del Decreto concede il beneficio della cassa integrazione in deroga a tutti i datori di lavoro del settore privato, anche con meno di 5 dipendenti,(ivi inclusi quelli del terzo settore) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dall’art.19.

Di cosa si tratta quando si parla di cassa integrazione in deroga?
L’indennità che spetta ai lavoratori in cassa integrazione in deroga 2020 è pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate.

Come ottenere la cassa integrazione in deroga?
Le domande di concessione della cassa integrazione in deroga devono essere presentate alla regione e alle province autonome e verranno istruitesecondo ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento fondi.

Da quando si può presentare domanda per la cassa integrazione in deroga?
Ogni singola regione e provincia autonoma emanerà un proprio decreto con tutte le specifiche del caso. Si consiglia agli interessati di monitorare le specifiche attività regionali mediante l’ausilio di un consulente del lavoro che provvederà, inoltre, all’invio delle domande.
Art.27 Decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
L’art. 27 del Decreto riconosce a coloro che sono liberi professionisti con partita iva e ai titolari di co.co.co iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Chi può ottenere indennità come professionista e collaboratore coordinato e continuativo?
Tutti coloro che percepiscono le tipologie di compenso di cui sopra, iscritti alla gestione separata Inps alla data del 23.02.2020 , a condizione che non siano pensionati e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Come ottenerla?
L’indennità sarà erogata dall’Inps, su domanda dell’interessato; è previsto, a tal fine ,uno stanziamento massimo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020 .

Quando presentare la domanda?
La misura è operativa da subito; bisognerà attendere il tempo tecnico necessario affinché l’Inps predisponga la modulistica. Tale indennità è esente da tassazione.

 

Art.35: posticipazione termine modifica statuti Enti del Terzo Settore

L’art. 35 del Decreto proroga al 31 ottobre il termine entro il quale APS, ODV, ONLUS e Imprese Sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Vi ricordiamo che la nostra Associazione e le sue strutture territoriali possono fornire su richiesta i modelli dei nuovi statuti da approvare, richiedendoli via mail terzosettore@asinazionale.it.
 

Art.35: posticipazione approvazione bilanci Enti del Terzo Settore

Lo stesso art. 35 del Decreto proroga al 31 ottobre anche il termine entro il quale APS, ODV, ONLUS e Imprese Sociali possono approvare i propri bilanci, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Un’analoga possibilità, al momento attuale, non pare prevista per le ASDmentre le SSD possono approvare i loro bilanci entro il 30 giugno.

 

Art.61: sospensione versamenti ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria 

L’art. 61 del Decreto consente a molti soggetti la possibilità di ritardare il versamento di ritenute fiscali effettuate quali sostituti d’imposta, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria.

Chi può ottenere la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione?
Tra i molteplici soggetti che possono usufruire della proroga si segnalano:

  • federazioni sportive ed enti di promozione sportiva;
  • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
  • soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • ONLUS, APS, ODV;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, sale da ballo, biliardi;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Come ottenere la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per assicurazione?
Non ci sono formalità particolari da osservare. L’utilizzo è facoltativo e automatico.

Sino a quando si può ottenere?
Per i versamenti da effettuare entro il 30 aprile, con l’eccezione di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive che possono usufruirne per i versamenti da effettuare sino al 30 maggio.
I versamenti sospesi “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”

 

Art.63: premio ai lavoratori dipendenti

L’art. 63 prevede un premio fino a euro 100 per i dipendenti, da calcolare in base al numero dei giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro nel mese di Marzo 2020.

Chi può ottenere il premio di 100 euro ?
Tutti i dipendenti a condizione che nell’anno 2019 abbiano avuto un reddito lordo complessivo di lavoro dipendente inferiore ad euro 40.000,00.

Come ottenere il premio di 100 euro?
Non ci sono formalità particolari da osservare. Verrà erogato dal datore di lavoro in via automatica, a partire dal mese di Aprile. L’incentivo non è soggetto a tassazione.

Art.68: sospensione termini delle cartelle esattoriali 

L’art. 68 del Decreto sospende i termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle emesse dall’agente di riscossione scadenti nel periodo dall’08 Marzo 2020 al 31 Maggio 2020.

Chi può ottenere la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali?
La disposizione riguarda ogni genere di contribuente, persona fisica, associazione, Ente e società, senza alcuna eccezione.

Come ottenere la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali?
Non ci sono formalità particolari da osservare. L’utilizzo è facoltativo e automatico.

Sino a quando si può ottenere la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali?
Entro il 30 Giugno 2020 devono essere effettuati i versamenti oggetto di sospensione in un’unica soluzione.

 

Art.95: sospensione dei canoni per il settore sportivo

L’art. 95 del Decreto consente ad alcuni soggetti la possibilità di ritardare il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Chi può ottenere la sospensione dei canoni di locazione per affidamento di impianti sportivi pubblici?
Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Come si ottiene la sospensione dei canoni di locazione per affidamento di impianti sportivi pubblici?
Non ci sono formalità particolari da osservare. L’utilizzo è facoltativo e automatico.

Sino a quando si può ottenere  la sospensione dei canoni di locazione per affidamento di impianti sportivi pubblici?
Per i versamenti da effettuare entro il 31 maggio. I versamenti sospesi “sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Art.96: indennità per i collaboratori sportivi 

L’art. 96 del Decreto riconosce a coloro che hanno “rapporti di collaborazione presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche”, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Chi può ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Cura Italia?
Tutti coloro che percepiscono i cosiddetti “compensi sportivi” previsti dall’art.67, comma m) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) e non hanno altro reddito da lavoro. Cioè coloro che percepiscono indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione sportiva e dalle ASD/SSD iscritte nel registro CONI o che hanno con tali soggetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale. Tutti i rapporti di collaborazione dovevano essere in atto alla data del 23 febbraio 2020.

Come si può ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Cura Italia?
L’indennità sarà erogata da Sport e Salute (che allo scopo riceverà 50 milioni di Euro), su domanda degli interessati, accompagnata da una autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Come e quando si può presentare la domanda per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Cura Italia?
Bisogna attendere quello che stabilirà il Ministro dell’Economia e delle Finanze con un apposito decreto.  
 

I giovani di ASI Spettacolo tra musica e cinema

Due giovani artisti ASI, Alice Bonati e Monica Russo, sono state ingaggiate per presenziare al premio Lucio Battisti, trasmesso su Rete 4 e registrato al teatro del Casinò, oltre ad aver effettuato vari ed esclusivi servizi fotografici.
Muovono i primi passi  i tesserati di ASI Spettacolo – con Enio Drovandi, Responsabile del Settore Spettacolo, Francesco Leardini Direttore Operativo – sin dai noti e vari eventi collaterali svoltisi all'interno del circuito mediatico del Festival, guidato da Amadeus.

(Drovandi e gli artisti ASI)

Il gruppo di associati, aveva partecipato, presso il Grand Hotel Royal, ad un simposio sulla musica, facendo da opinionisti.
La grande Caterina Caselli, un tempo famosa cantante e ora affermata manager discografica – ricordiamo il suo lancio mondiale di Andrea Bocelli – ha dispensato suggerimenti e consigli ai giovani artisti ASI, cosi come ha fatto Francesco Gabbani.

(Enio Drovandi con Caterina Caselli)

Poi, invece, all'interno di Casa Sanremo, i ragazzi si sono distinti per alcune performance artistiche, in programmi televisivi in onda su canali Sky e digitale terrestre.
Tutti hanno sempre indossato delle piacevoli magliette bianche, fornite dal settore, col logo ASI spettacolo in bella vista. 
Insomma una settimana di esperienza fantastica, quella sanremese, per i ragazzi tesserati, che hanno avuto dal settore spettacolo, gli ambiti Pass – riservati ai Vip – per entrare nei luoghi esclusivi della manifestazione. Nonchè hanno avuto tutti i servizi pagati, offerti dal settore stesso.

​La figura del volontario nello sport e nel terzo settore

Il volontario è secondo la definizione contenuta nell’art. 17 del D.Lg.vo 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore – C.T.S.) “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Si tratta di una figura tipo, estesa a tutti gli enti del terzo settore e non soltanto alle organizzazioni di volontariato – a differenza di quanto era previsto in passato dalla L.266/91 ora abrogata; ha inoltre un carattere generale perché non si riferisce soltanto al volontariato organizzato ma  – come si desume dall’inciso “anche  per il tramite di un ente  del terzo settore “ –  comprende pure il volontariato individuale, a conferma del fatto che il legislatore riconosce il valore universale della partecipazione e della solidarietà anche a prescindere dall’ambito degli enti del terzo settore (ETS).

Quali sono le caratteristiche?
La figura del volontario si caratterizza per questi tratti essenziali:

  • spontaneità della prestazione
  • assenza di fine di lucro
  • fine di solidarietà
  • gratuità della prestazione

In particolare, l’art.17 comma 3 riconferma il divieto assoluto e incondizionato di ricompensare l’attività del volontario,  anche da parte del beneficiario.
E’ ammesso però il rimborso delle spese purché siano:

  • predeterminate dall’ente per le modalità, condizioni e limiti massimi (con delibera e/o regolamento)
  • effettivamente sostenute;

In definitiva sono ammessi i soli rimborsi c.d. piè di lista, per attività autorizzate dall’ente e nei limiti predeterminati mentre la possibilità di corrispondere rimborsi autocertificati dal volontario, e quindi senza la necessaria acquisizione dei documenti giustificativi da parte dell’ente, è limitata entro i limiti massimi fissati dalla norma  pari a  10 euro giornalieri e 150 euro mensili .
Si tratta di una norma di semplificazione: per i piccoli importi il volontario non dovrà esibire le pezze giustificative all’ente ma potrà autocertificarle, attestando a pena di false dichiarazioni, di aver sostenuto quelle spese (e quindi in caso di contestazioni deve poterne dare dimostrazione).
In ogni caso, per ribadire il concetto di gratuità del rapporto ed evitare che la prestazione del volontario venga remunerata sotto forma di rimborsi spese, il C.T.S. prevede espressamente all’art. 17 comma 4 il  divieto di rimborsi spese di tipo forfetario.

Inoltre, allo scopo di evitare abusi,  è prevista l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria: la regola è generale e vale per tutti gli ETS, salvo per le  organizzazioni provinciali di soccorso regolate dalle leggi delle province autonome di Trento e Bolzano (ad es. Croce Bianca).
A completare il quadro, la norma prevede l’obbligo di iscrivere in apposito registro i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale: è ammessa comunque l’attività del volontario occasionale che non andrà iscritto al registro ma, si ritiene, rimane comunque soggetto all’incompatibilità dei rapporti di lavoro.
Analogamente a quanto già previsto dalla L.266/91, l’art. 18 della Codice prevede l’obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi alo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Come si distingue il volontario dal lavoratore? Cos’è il lavoro gratuito?
L’opera prestata dal volontario si traduce in pratica in una prestazione lavorativa ma la fondamentale differenza tra la prestazione del volontario e la prestazione del lavoratore sta nella causa del rapporto instaurato con l’ente: non lo scambio tra lavoro e retribuzione (secondo le tipologie previste dal Codice Civile: art.2094 c.c. per il lavoro subordinato  e art.2222 c.c. per il lavoro autonomo) ma la comunanza di scopi non lucrativi e di finalità solidaristiche.
Si parla in questi casi di lavoro gratuito, categoria elaborata dalla giurisprudenza, con orientamento consolidato già dagli anni ’80: fermo il principio che ogni attività oggettivamente individuabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, si è ammessa la possibilità di configurare un rapporto diverso, instaurato affectionis vel benevolentiae cause ovvero in virtù di un vincolo familiare, di cortesia, di affetto o perché vi sia un rilevante e preminente interesse del prestatore per le motivazioni ideali, religiose, spirituali, di tipo benefico o di solidarietà che giustifica lo svolgimento della prestazione a titolo gratuito.
Rimane comunque ferma la presunzione di onerosità di fronte ad una prestazione che oggettivamente sia riconducibile al lavoro e dunque, in caso di contestazioni , sarà l’ente destinatario della prestazione a dover fornire in giudizio la prova contraria  dimostrando l’esistenza di una delle cause giustificatrici la gratuità del rapporto.
In relazione all’attività di volontariato Cass.civ.sez.lav., n.12964/2008, resa nella vigenza della L.266/91, ha affermato che non è sufficiente utilizzare la denominazione di volontario per escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro: “Il fatto che la legge n.266/91 sancisca che la qualità di volontario sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo non esclude che in rapporto di lavoro possa essere dissimulato da un rapporto di volontariato, a seconda del suo atteggiarsi di fatto così.
La Cassazione è tornata più di recente sul tema, con la decisione  n.7703 del 28.3.2018  affermando, seppure incidentalmente, che nemmeno nell’ambito degli enti del terzo settore possa ammettersi una presunzione di gratuità delle prestazioni rese, sul presupposto che il nuovo codice contiene norme – come l’art.16  sul diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL –  che regolano (e quindi ammettono) l’instaurazione di rapporti di lavoro nel terzo settore; in senso contrario  autorevoli commentatori della materia ritengono invece che il Codice del Terzo Settore  avrebbe tipizzato  la figura del volontario e quindi introdotto la presunzione di gratuità del rapporto.
In ogni caso è sempre opportuno formalizzare la qualifica di operatore volontario – che oggi, con la riforma, potrà essere attestata anche dall’iscrizione al registro dei volontari non occasionali – acquisendo in via preventiva un’espressa dichiarazione del prestatore per dar conto delle motivazioni e delle finalità di solidarietà dallo stesso perseguite, che giustificano la gratuità e quindi la piena riconducibilità del rapporto nell’ambito del volontariato.

Che ruolo assumono i volontari nelle O.d.V. e nelle A.P.S.?
Per queste particolari tipologie di enti del terzo settore la definizione di volontario assume un ruolo centrale perché la prevalenza dell’opera dei volontari rispetto all’apporto di dipendenti e collaboratori retribuiti è prevista come elemento qualificante.
Infatti l’art. 32 per le organizzazioni di volontariato e l’art. 35 per le associazioni di promozione sociale prevedono che tali enti per lo svolgimento delle attività devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o, negli enti di secondo livello, delle persone aderenti agli enti associati.
E’ consentito ad entrambe le tipologie di assumere dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di specifiche condizioni.
Per le O.d.V.: esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
per le A.P.S.: solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, e quindi in termini più ampi rispetto alle organizzazioni di volontariato.
Le A.P.S., a differenza delle O.d.V., possono instaurare rapporti di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura anche con i propri associati e quindi possono remunerare anche gli associati per le attività prestate, purché non siano volontari, attesa la generale incompatibilità della qualifica di volontario con quella di lavoratore remunerato.
Nel C.T.S. infine, per concretizzare il concetto di prevalenza dei volontari, sono individuati dei limiti precisi nel numero dei lavoratori impiegati nell’attività:

  • per le O.d.V. non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
  • per le A.P.S. non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Il criterio dovrebbe ragionevolmente interpretarsi in termini qualitativi, ovvero in base al concreto apporto dei volontari rispetto a quello dei lavoratori e non in termini quantitativi, cioè “per teste”: perché è evidente che un numero rilevante di volontari che magari si dedichi all’attività poche ore al mese non andrebbe necessariamente ad alterare il principio di prevalenza rispetto all’apporto dei lavoratori.

Volontariato e compensi sportivi dilettantistici
In ambito sportivo dilettantistico valgono invece le disposizioni dell’art. 67 comma I lett.m) t.u.i.r. che, come noto consentono alle A.S.D. iscritte al Registro CONI di erogare indennità, premi, rimborsi spese forfetari e compensi nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica o per le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale,  che, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, costituiscono redditi diversi, non soggetti ad oneri previdenziali e – nei limiti del tetto annuo di euro 10.000 per percipiente previsto dall’art. 69 comma 2 t.u.i.r. – non soggetti a imposizione fiscale.  Per un maggiore approfondimento si rinvia al mio contributo su questo portale Compensi Sportivi Dilettantistici:  Proviamo A Fare Un Decalogo
I rimborsi spese documentati relativi al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (riferito al domicilio del percipiente) non concorrono alla formazione del reddito e rimangono esclusi dunque dall’ammontare della soglia di imponibilità: si tratta dei c.d. rimborsi piè di lista, documentati e autorizzati dal sodalizio in occasione di trasferte fuori comune.

Si tratta di disposizioni compatibili con il Codice del Terzo Settore?
Innanzitutto va chiarito che per le ASD – nonostante lo sport dilettantistico sia compreso espressamente tra le attività di interesse generale in cui operano gli Enti del Terzo Settore (all’art. 5 lett.f D.Lg.vo n.117/17) – non sussistono automatismi né obblighi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) ma eventualmente ragioni di opportunità da valutare caso per caso da parte di ciascun sodalizio,  che sarà pertanto libero di conseguire o meno anche la qualifica di E.T.S.
Quindi per la generalità dei sodalizi sportivi che decidano di continuare ad operare esclusivamente come A.S.D. non si pone alcun problema di compatibilità: nel rispetto delle condizioni richieste dalla norma, potranno pacificamente continuare ad applicare l’art. 67 comma I lett.m) e riconoscere le spese a piè di lista per le trasferte fuori comune come previsto dall’art. 69 comma 2.
Per i sodalizi che invece decidano di entrare nel Terzo Settore valgono le considerazioni seguenti.
La doppia iscrizione al Registro Coni e al RUNTS è pacificamente ammessa e già riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.18/E del 1.8.2018 cui si rinvia per gli effetti sull’applicazione delle disposizioni fiscali.
Quanto alla tipologia di E.T.S., si ritiene comunemente che la forma dell’A.P.S. costituisca il modello maggiormente adatto alla struttura organizzativa dei sodalizi sportivi, soprattutto quando affiliati ad Enti di Promozione Sportiva che siano anche riconosciuti come Enti Nazionali di Promozione Sociale e quindi avviati a diventare Reti Associative nell’ambito del Terzo Settore.
Quindi per tali ipotesi, A.S.D. che consegua anche la qualifica di E.T.S.-A.P.S., si pongono due questioni:
a) la compatibilità dei compensi o dei rimborsi forfetari in ambito sportivo dilettantistico con il generale divieto di erogare rimborsi spese forfetari ai volontari stabilito dal Codice del terzo Settore (art. 17 comma 4 D.Lg.vo n.117/2017);
b) l’incidenza dei collaboratori sportivi ai fini della qualificazione dell’ente coma APS.
Il primo aspetto secondo autorevoli autori della riforma come il Prof. Antonio Fici andrebbe risolto nel senso della piena compatibilità delle disposizioni in materia di compensi sportivi con il Codice del Terzo Settore in quanto si tratterebbe di norme speciali per le associazioni sportive dilettantistiche, non espressamente derogate dalla riforma: il fondamento di tale interpretazione si rinviene anche nel tenore letterale delll’art.89 del D.Lg.vo n.117/17 che nel coordinare la disciplina del terzo settore con le disposizioni del t.u.i.r. non tocca l’art. 67 comma I lett.m).
Peraltro il Consiglio Nazionale del Terzo Settore sta lavorando proprio in queste settimane al raccordo con il Registro CONI al fine di regolamentare l’iscrizione degli enti sportivi al RUNTS e in tale sede sarebbe attesa la conferma del regime agevolato sui compensi anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS.
In ordine alla seconda questione viene da chiedersi se i collaboratori sportivi remunerati con i compensi di cui all’art. 67 comma I lett.m) vadano computati tra i lavoratori ai fini della qualificazione dell’ente come APS o se possano essere calcolati, ancorché remunerati forfetariamente, tra i volontari: come sopra ricordato le attività delle APS devono svolgersi con il prevalente apporto di volontari e il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o  al cinque per cento del numero degli associati. La formulazione della norma apre a diverse ed incerte interpretazioni, collegate anche alla mancanza di qualificazione giuridica del prestatore sportivo dilettantistico , ed è pertanto auspicabile un intervento del legislatore sul punto.
La risposta dovrebbe arrivare in sede di adozione del decreto attuativo per il funzionamento del RUNTS  – il cui testo definitivo è atteso per i primi di marzo. Al momento, la bozza, al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, prevede che ai fini del computo dei lavoratori nelle APS si considerino soltanto i lavoratori iscritti nei libri del datore di lavoro e perciò dovrebbero esservi esclusi atleti, allenatori e tecnici remunerati ai sensi dell’art. 67 comma I lett.m).
Vi terremo presto aggiornati!

[  Biancamaria Stivanello,
Avvocato del Foro di Padova  ]

 

Nel cuore della magia

ASI ha dato da tempo vita al Settore Magia, coordinatore Roberto Noceti e deus ex machina Remo Pannain, il noto avvocato romano che da una passione ha dato vita a un evento come Supermagic, che si è aggiudicato il riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” (assegnato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques) e che tornerà a Roma dal 30 gennaio al 9 febbraio al Teatro Olimpico.
Saranno presenti i più grandi illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il Mondo che si esibiranno in un nuovo imperdibile spettacolo. Quest'anno per la prima volta con la musica suonata dal vivo. 
Supermagic è il varietà magico più grande d’Europa giunto alla 17ª edizione, uno spettacolo di pura magia dove le illusioni si trasformano in realtà e tutto quello che accade è vero: incredibili apparizioni, trasformazioni ed effetti magici inediti.

 

 
Supermagic 2020
DEN DEN (Giappone)
Migliore Manipolatore – Medaglia d’oro d’Onore SAM – Stati Uniti 2014

MAGUS UTOPIA (Olanda)
Campione del mondo grandi illusioni – Campionato Mondiale – Inghilterra 2012

TUTTILIFAMILI (Spagna)
Migliore Numero Magia Comica – Campionato Mondiale – Corea 2018

RAFFAELE SCIRCOLI (Italia)
Fooler – Penn & Teller Fool Us – Stati Uniti 2019

MARKO KARVO (Finlandia)
Campione del mondo magia generale – Campionato mondiale – Inghilterra 2012

PAOLO CARTA (Italia)
Migliore Illusionista – Cavaliere della Repubblica per meriti artistici

RUDY COBY (Stati Uniti)
Con la tradizionale partecipazione di Remo Pannain e il debutto di Matteo Fraziano
 

Supermagic è l’unico spettacolo di magia dal vivo in Italia che offre ogni anno solo l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti.

 

[  Fabio Argentini  ]

 

 

ASI Spettacolo in tour

Dal 20 al 24 dicembre 2019 un nutrito gruppo di tesserati ASI Spettacolo, in questo caso tutti cantanti e i loro accompagnatori, hanno passato 4 giorni nella splendida Dublino.
Il viaggio è stato organizzato dal settore, con la FL management del socio referente di ASI Spettacolo per l’estero,Francesco Leardini.
Il gruppo è stato accolto all'aereoporto di Dublino dagli uomini ASI abitanti in Irlanda che hanno fatto da guida per tutti e quattro i giorni.
Gli artisti, di varie fasce di età, si sono potuti esibire, registrando le loro canzoni nel piu prestigioso studio audio d'Irlanda, dove in passato geni del calibro di iJmi Hendrix, Paul McCartney,John Lennon e altri, hanno provato le loro canzoni. Il viaggio e il soggiorno è stato formativo sotto gli aspetto culturali e associativi, tanto da cementare future collaborazioni con artisti e tecnici del posto.
Sono già in preparazione le prossime tappe del tour internazionale ASI Spettacolo a Budapest, Londra e in altre location.
E' online il nuovo sito di ASI Spettacolo (la home in basso) sul quale sarà possibile avere ogni informazione.


 

www.asispettacolo.it