Quando ormai era imminente la scadenza del 2 agosto 2019 – termine entro cui gli enti del Terzo settore costituiti prima del 3 agosto 2017 avrebbero dovuto ottemperare all’obbligo di adeguare i propri statuti al nuovo quadro normativo – ecco che sopraggiunge la proroga del termine di scadenza per gli adeguamenti statutari, anche se questa è soltanto una delle novità introdotte dal decreto.
Qui di seguito, le nuove indicazioni “temporali” contenute nel testo del decreto:
i) prorogato al 30 giugno 2020 il termine per adeguare gli statuti di ONLUS, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale;
ii) “riaperto”, di fatto, il termine di adeguamento, già scaduto il 19 febbraio 2019, per le imprese sociali, le quali potranno anch’esse osservare la data del 30 giugno 2020.
L’art. 43, comma 4-bis, del decreto ha infatti stabilito che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020”.
Nonostante il tempo a disposizione sia adesso maggiore, rimane tuttavia consigliabile non rinviare senza ragione la procedura di adeguamento e dunque “mettersi in regola” il più presto possibile, soprattutto qualora l’adeguamento alla nuova normativa non presenti per gli enti interessati particolari difficoltà o il compimento di chissà quali scelte. Adeguandosi, infatti, gli enti non andranno incontro a nessuna potenziale conseguenza negativa (in sede di eventuali controlli). Essi, per di più, potranno avvantaggiarsi dell’intervenuto adeguamento in sede di “trasmigrazione” nel Registro unico, se davvero esso avverrà nel marzo del 2020, come sembra dalle notizie che circolano a tal riguardo.
Il “decreto crescita” contiene, inoltre, anche importanti novità riguardanti gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicazione di somme ricevute da enti pubblici.
Tali obblighi sono stati introdotti, per la prima volta, dai commi 125 129 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Il decreto ha, su questo versante, profondamente modificato la precedente disciplina:
– è stato modificato il termine di pubblicazione che l’ente dovrà rispettare: la data del “28 febbraio” è stata sostituita con quella del 30 giugno di ogni anno (con riferimento ai contribuiti ricevuti l’anno precedente). Gli enti che non avessero ancora effettuato la pubblicazione dovuta potrebbero dunque mettersi in regola al più presto;
– in relazione all’oggetto della pubblicazione, dovranno essere pubblicate soltanto le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, ricevuti da pubbliche amministrazioni, sempre che: a) non abbiano carattere generale; b) non abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria; c) siano di importo non inferiore a 10.000 € (quest’ultima soglia è rimasta invariata);
– quanto alle modalità di pubblicazione, i soggetti che svolgono attività commerciali (ad esempio le imprese sociali) devono dare conto di questi contributi nella nota integrativa al proprio bilancio ovvero nel proprio sito Internet o in analoghi portali digitali qualora redigano il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile (o siano comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa al bilancio). Tutti gli altri soggetti obbligati (associazioni e fondazioni) devono pubblicarli nel proprio sito Internet o in analoghi portali digitali. Una regola particolare vale per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri: esse sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
– anche il regime delle sanzioni, prima lacunoso, vede alcune novità: si prevede infatti adesso che, a partire dall’1 gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’amministrazione vigilante o competente per materia.
Sempre in materia di trasparenza, il “decreto crescita” ha finalmente escluso gli enti del Terzo settore (nonché le fondazioni, le associazioni, i comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese) dall’ambito di applicazione del c.d. provvedimento “spazzacorrotti”, che aveva finito per equiparare ai partiti politici tutte le associazioni e fondazioni, sol che fosse accertato un loro qualche “collegamento” con la persona di un politico o ex-politico, incluse le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, su cui già gravano numerosi obblighi di trasparenza per effetto della nuova normativa.
Il provvedimento aveva suscitato molto clamore e preoccupazione nel mondo del Terzo settore.
Il decreto contiene inoltre disposizioni di “semplificazione” degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore, e chiarisce, opportunamente, che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell’iscrizione nel predetto registro (…) s’intende soddisfatto con l’iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. Tali registri transitoriamente “equipollenti” sono i registri (regionali) delle ODV, i registri (regionali e nazionale) delle APS e l’anagrafe delle ONLUS.
Il decreto crescita, amplia, infine, la platea dei potenziali beneficiari della “decommercializzazione” di cui all’art. 89, comma 4, del Codice del Terzo settore: tale modifica ripristina, di fatto, l’originaria formulazione dell’art. 148, comma 3, TUIR, aggiungendo una nuova categoria di soggetti. In sostanza oggi, l’art. 148, comma 3, TUIR, si applica ad “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona”, nonché alle “strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici”.