Piano Sociale “Sport di Tutti”: aperte le candidature per gli Avvisi Pubblici “Carceri”, “Inclusione”, “Quartieri”, “Parchi”

Fino al 24 marzo 2023, è possibile accedere alle piattaforme per l’inserimento delle candidature relative ai bandi “Inclusione”, “Quartieri”, “Carceri” e “Parchi”. La partecipazione per i bandi “Inclusione”, “Quartieri”, “Carceri” è aperta a ASD/SSD, Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, per il bando “Parchi” ai Comuni. Di seguito il link per presentare le proprie candidature:
https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html

Il Piano Sociale SPORT DI TUTTI prevede anche un corso di formazione per progettisti e manager dello sport sociale, con approfondimenti su attività e contenuti del Piano, che si terrà martedì 28 febbraio, dalle 17,30 alle 19,30.
Il link per partecipare è il seguente:
link al webinar
sport di tutti

ASD e Certificazione Unica

La certificazione unica abbreviata in CU, definita in passato certificato unico del dipendente (o CUD), era una certificazione dei redditi inerente il lavoro dipendente o da pensione. In precedenza queste categorie di redditi (da lavoro dipendente o pensionato) erano distintamente certificate. L’innovazione determinata dal CUD venne introdotta dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.
Nel 2015 una ulteriore semplificazione o quantomeno concentrazione burocratica ne ha cambiato nome in certificazione unica (CU) includendo anche i redditi da lavoro autonomo o redditi diversi. La certificazione unica, è il documento di base per poter compilare la dichiarazione annuale dei redditi, nella sezione “redditi da lavoro”.
Un documento che contiene i redditi percepiti dai lavoratori – autonomi e dipendenti – nel corso dell’anno precedente rispetto a quello in cui viene prodotto e consegnato. In sostanza la certificazione unica 2023 o CU 2023, riguarderà i redditi da lavoro percepiti nel 2022.
Tale adempimento inerisce anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 10.000,00 e come tali non assoggettate a ritenuta. 

Come sopra scritto, il pagamento inerisce i compensi erogati nel 2022 pertanto non trova applicazione il Decreto legislativo  5 ottobre 2022, n. 163  “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.”
Non hanno rilevanza gli importi erogati per i rimborsi delle spese documentate (c.d. rimborsi a piè di lista) relative al vitto/alloggio e/o trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sede della associazione/società sportiva, che prevedono l’allegazione di giustificativi di spesa eccezion fatta per il calcolo dei rimorsi chilometrici che viene effettuato prendendo a riferimento la tabella ACI o le deliberazioni dell’organismo deputato (consiglio direttivo che ne stabilisce gli importi comunque in misura non superiore alle tabelle sopramenzionate).
Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo.
Il termine è’ da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica relativa ai lavoratori dipendenti e assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel Modello 730/2022 precompilato.
Eventuali termini che scadessero di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Le Certificazioni uniche 2022 relative ai lavoratori autonomi e per le collaborazioni sportive o amministrativo-gestionali ex art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R. se inferiori a 10.000 euro, invece, possono essere inviate anche oltre tale termine, ma comunque entro il termine di scadenza fissato per il Modello 770/2023, senza l’aggravio di alcuna sanzione.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2023 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Precisa l’agenzia che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2023.
I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Soggetti obbligati all’invio

Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2023 coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.
Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2022 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Termine ultimo per effettuare l’invio telematico

Come evidenziato, il termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
– 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
– 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
– 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
– 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
– 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Modalità di presentazione

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.

a) Presentazione diretta da parte del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.
Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

b) Presentazione tramite un intermediario abilitato

In caso di presentazione tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, questi è tenuto a:

  • rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
  • rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;

  • conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere nella violazione di omissione della comunicazione.

Comunicazione di avvenuta presentazione

La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

 

[ Andrea Albertin ]
Avvocato del Foro di Padova

 

La personalità giuridica nelle ASD, un caso concreto in sede di costituzione

Il d.lgs. 39/2021, che ha attuato quella parte della riforma dello sport riguardante la “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, include interessanti disposizioni in materia di acquisizione della personalità giuridica da parte delle ASD.
Il tema sta particolarmente a cuore a presidenti e consiglieri, considerato che la personalità giuridica caratterizza quegli enti in cui:
– esiste una perfetta separazione fra il patrimonio sociale e quello delle persone che agiscono in nome e per conto degli stessi enti;
– la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte è limitata unicamente al patrimonio sociale.

Gli amministratori di ASD non dotate di personalità giuridica rispondono in modo solidale ed illimitato, con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni contratte dal sodalizio. Questa estesa e pesante responsabilità coinvolge presidente e consiglieri sotto diversi aspetti: in sede contrattuale, extra contrattuale, dal punto di vista fiscale.
In altre parole la personalità giuridica può essere vista come uno scudo volto a tutelare il patrimonio personale degli amministratori (presidente e consiglieri) contro un’eventuale aggressione da parte dei creditori della ASD, i quali possono agire direttamente contro di loro anche senza una preventiva azione verso l’associazione.
La mitigazione di questi rischi è stata storicamente possibile per una ASD solo seguendo una procedura di riconoscimento della personalità giuridica, che prevede un’istanza agli Uffici Territoriali del Governo (UTG) per i soggetti operanti su base nazionale oppure alle Regioni e le Province autonome per quei soggetti attivi a livello regionale. L’elemento critico, per avere esito favorevole all’istanza, è il possesso di un patrimonio minimo, la cui entità non è mai stata indicata in modo univoco dalla norma ma è stata definita autonomamente dai vari UTG locali e dalle regioni. Generalmente il patrimonio minimo richiesto si aggira sull’ordine delle diverse decine di migliaia di euro. Tale circostanza è stata da sempre un pesante ostacolo per l’ottenimento della personalità giuridica.

In questa situazione interviene la riforma dello sport, che attraverso l’art. 14 del d.lgs. 39/2021 prevede per le ASD un percorso nuovo ed alternativo per ottenere più facilmente la tanto agognata personalità giuridica. La norma sostanzialmente NON richiede un patrimonio minimo e prevede l’intervento di un notaio, il quale provvede a:
– rogitare l’atto costitutivo o la modifica dello statuto nel caso l’ASD già esistesse;
– verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente con particolare riferimento alla natura dilettantistica;
– depositare entro 20 giorni la documentazione presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport.

Dopo l‘intervento del notaio, il Dipartimento per lo sport, verificata la correttezza della procedura, provvede ad iscrivere la ASD nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
E’ utile ricordare la tempistica di questa riforma:
1)     tutto nasce dalla legge delega per la riforma dello sport (legge 86/2019) pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U.) in data 16/08/2019;
2)     in data 19/03/21 viene pubblicato in G.U. il decreto (d.lgs. 39/2021) con cui il Governo attua parte delle riforma;
3)     disposizioni di legge successive fissano come data di entrata in vigore della norma in oggetto il giorno 31/08/22.

Ebbene dopo oltre tre anni dalla pubblicazione della legge delega, dopo alcuni mesi dall’entrata in vigore della norma, i soci fondatori di un’ASD hanno scelto di richiedere immediatamente la personalità giuridica seguendo il nuovo percorso messo a punto dal legislatore.

Il notaio incaricato ha scrupolosamente seguito quanto prevede la nuova normativa e all’atto di presentare l’istanza si è dovuto arrendere a questa circostanza di fatto: NON SONO ANCORA STATE DEFINITE LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. Il Dipartimento per lo sport, infatti, in data 26/08/2022 ha emanato il regolamento di gestione del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ma ha esplicitamente rinviato al futuro le modalità di presentazione dell’istanza in oggetto (art. 6 punto 3 del regolamento). Al momento non si hanno notizie in merito.

Pertanto, nonostante il nuovo Registro sia operativo da mesi, il procedimento semplificato per l’ottenimento della personalità giuridica non risulta percorribile.

Le domande che ci possiamo porre sono molteplici:
–        si tratta di un mero ritardo operativo?
–        oppure si è voluto “prendere tempo” in attesa che il legislatore intervenga ulteriormente sul tema?
–        gli amministratori di ASD non hanno atteso sin troppo per una norma come quella in esame? E’ il caso di procrastinare ancora?
–        cosa consigliare alle ASD che vorrebbero richiedere la personalità giuridica?

La norma nella sua attuale formulazione è sicuramente perfettibile, in particolare sarebbe opportuno definire un patrimonio minimo, magari anche di un euro, nonché delle semplici procedure per valutare eventuali conferimenti in natura. Infine andrebbero individuati meccanismi atti a far ricostituire il patrimonio minimo in caso di una sua perdita. In questo senso l’art. 22 del Codice del Terzo Settore potrebbe essere una buona fonte di ispirazione.

La perfettibilità della norma, però, non dovrebbe essere un alibi per l’immobilismo, per il blocco di fatto di una norma legittimamente prodotta a seguito di un iter costituzionalmente corretto.
Purtroppo al momento non resta che invocare un rapido intervento del Dipartimento per lo sport al fine di “sbloccare” la situazione e consigliare agli amministratori delle ASD ulteriore pazienza.

[ Paolo Iaconcigh ]
asisportfisco.it

La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali

La rottamazione delle cartelle è una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Il governo ha previsto, oltre allo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro previsto dall’art. 46 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, una nuova sanatoria per i debiti affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Adesione alla nuova tregua fiscale entro il 2 maggio 2023
Il Governo ha previsto delle misure ad hoc nel DdL di Bilancio 2023, per i contribuenti che hanno delle pendenze con l’Erario.
La norma prevede:

  1. lo stralcio integrale automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, per i ruoli a­ndati alla riscossione fino al 2015 (si ricorda chela pace fiscale 2018 si era fermata allo stralcio dei carichi 2000-2010);
  2. nuova rottamazione per gli importi superiori a 1.000 euro. È possibile effettuare il pagamento scontato per i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022. In questo caso, i contribuenti potranno versare in luogo di sanzioni e interessi un forfait al 5% e dilazionare i pagamenti dovuti su un arco temporale di cinque anni (incluso il 2023);
  3. coloro che sono destinatari di avvisi bonari possono pagare gli importi in due anni applicando la “regola del cinque”: sanzioni ridotte al 5% in 5 anni di dilazione;
  4. definizione agevolata delle controversie tributarie: si paga il 5% solo per le liti fino a 100.000 euro in caso di doppia sconfitta integrale delle Entrate nei precedenti gradi o il 20% per le liti fino a 50.000 euro in cui l’Agenzia abbia perso in un solo grado.

Va detto che l’accesso alla tregua fiscale interessa tutti i debitori decaduti dalle prime tre rottamazioni e saldo e stralcio. In sostanza, quando riapriranno i termini per la presentazione delle istanze, i soggetti interessati potranno riallinearsi ai pagamenti scontati, sfruttando un arco temporale di cinque anni (dal 2023 al 2027).

Con l’adesione:
 – saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
– saranno sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione del debito;
– non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione);
– non potranno essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Come fare domanda online entro la scadenza del 30 aprile
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite il comunicato stampa del 20 gennaio 2023, ha annunciato che è possibile fare domanda per accedere alla nuova definizione agevolata.
I commi 231-252 dell’articolo 1, stabiliscono che rientrano nella definizione agevolata tutti i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di rottamazioni precedenti.
I beneficiari della tregua fiscale potranno pagare solamente l’importo del debito residuo senza dover sostenere anche i costi relativi a sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio.
Dovranno comunque essere versate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. I debiti residui possono essere pagati in un’unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate in 5 anni. In quest’ultimo caso le prime due, di importo pari al 10 per cento delle somme dovute in totale, sono in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le altre rate saranno di pari importo.

Il mancato pagamento della prima o unica rata e di quelle successive (salvo i cinque giorni di tolleranza) fa decadere dalla sanatoria e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati dalla richiesta di nuova rottamazione.
I versamenti effettuati saranno considerati un acconto dell’importo dovuto complessivamente e non determinano l’estinzione del debito residuo.

La procedura di domanda per accedere alla definizione agevolata
I contribuenti interessati ad aderire alla nuova rottamazione delle cartelle 2023 possono utilizzare l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, direttamente dal sito istituzionale, “agenziaentrateriscossione.gov.it”.
La scadenza per l’invio delle richieste è fissata al prossimo 30 aprile 2023.
L’AdER ha messo a disposizione due modalità alternative per presentare la richiesta:
– online dalla propria area riservata;
– online dall’area pubblica del sito.

Nel primo caso, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata tramite credenziali SPID, CIE o CNS, sarà necessario compilare il form e indicare le cartelle e/o avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. L’istanza sarà acquisita direttamente e l’interessato riceverà una mail di presa in carico con la relativa ricevuta di presentazione in allegato.

Nel secondo caso, invece, non è necessario utilizzare alcun tipo di credenziale. La domanda si invia dall’area pubblica del sito compilando l’apposito form con i dati richiesti e allegando la documentazione di riconoscimento. Chi opta per la seconda modalità di presentazione riceverà una prima mail all’indirizzo indicato con un link da convalidare entro le 72 ore successive (una volta scaduta la richiesta sarà annullata). Dopo la convalida, si riceverà una seconda mail indicante la presa in carico della richiesta con numero identificativo e riepilogo dati. Infine, se la documentazione allegata è corretta, l’Agenzia invierà una terza mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Per quanto riguarda il caso particolare dei carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato nell’apposito modello “DA-LS-2023”, disponibile nella stessa pagina del sito dell’AdER.

[ Andrea Sebastiani ]
Dottore Commercialista
asisportfisco.it

 

Il codice del Terzo Settore e l’obbligo di tenuta di un “registro volontari”

Per gli enti del terzo settore nelle fattispecie di Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato, il Codice del Terzo Settore all’articolo 5 dispone l’obbligo di volgere le attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Pertanto il lavoro retribuito all’interno é consentito ma il volontario non potrà mai essere anche lavoratore dell’Ente del Terzo Settore.

 

Tuttavia per le di APS e le ODV l’apporto dei volontari deve essere prevalente e la prevalenza del lavoro volontario su quello retribuito può essere misurato dal numero dei volontari coinvolti in relazione ai lavoratori:

·      nelle Aps il numero dei lavoratori retribuiti non può superare il 5% del numero dei soci;

·      nelle Odv il numero di lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari.

 

Il legislatore, con il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021, ha normato quanto già previsto dal codice del terzo settore, riformando quanto originariamente esposto dal decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992.

 

Il codice del terzo settore ha esteso l’obbligo di tenuta di un “registro volontari” a tutti gli enti del terzo settore che si avvalgono di tale figura, rendendo la sua tenuta in linea con le nuove previsioni normative e con le moderne modalità di conservazione ed archiviazione dei documenti.

 

Il decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992 prevedeva difatti l’obbligo di tenuta di un apposito registro vidimato da un pubblico ufficiale, quale un notaio o un segretario comunale, ove le Organizzazioni di Volontariato (ODV) dovevano annotare i dati dei volontari che svolgevano la loro attività all’interno dell’ente considerato, al fine di poter esibire tali dati personali alle compagnie assicurative responsabili della copertura degli stessi soggetti contro danni e malattie, come vedremo nei paragrafi successivi.

 

Fuga ogni dubbio sull’applicabilità alla generalità degli enti del terzo settore l’intervento  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese con la Nota 7180 del 28 maggio 2021 relativamente alla vidimazione del registro dei volontari di cui parleremo successivamente.

 

Quindi il codice del terzo settore prima e il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicando un decreto del il 6 ottobre 2021, hanno semplificato ma allo stesso tempo chiarito e dettagliato tale obbligo, espandendolo anche a tutte le altre tipologie di enti.

 

Come prima evidenziato l’obbligo di tenuta di uno specifico registro ove dover contenere i dati sensibili di tutti i volontari dell’associazione nasce con il decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992, il codice del terzo setto ha quindi mantenuto tale adempimento rendendolo più versatile ed estendendolo a tutte le tipologie di enti che usufruiscono dell’attività dei volontari per portare avanti le proprie attività sociali.

 

Nello specifico l’art. 17 comma 1 del D.lgs. 117/2017 prevede che “gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”.

 

Da quanto si evince dall’art. 17 é quindi possibile suddividere i volontari in due categorie:

                coloro che svolgono l’attività di volontario in modo continuativo;

                quelli invece configurabili come occasionali.

Il codice del terzo settore prevede quindi l’obbligo specifico di dover annotare nel registro i nominativi di coloro che svolgono tale attività in modo non occasionale, cosa diversa é però prevista ai fini assicurativi. A tal proposito é bene citare anche l’art. 18 del D.lgs. 117/2017 il quale espone che “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”. Ai fini quindi dell’assicurazione obbligatoria non vengono fatte distinzioni sulla base della frequenza della prestazione dell’attività del volontario, ogni persona infatti che si appresta a svolgere un’attività ai fini sociali per l’associazione considerata deve essere assicurata. Si rende quindi necessario prevedere una sezione speciale del registro ove sarà opportuno annotare i dati anche dei volontari definibili come “occasionali” in modo da poterli comunicare alla compagnia assicurativa.

 

Il registro dei volontari, come previsto dal decreto del 14 febbraio 1992, era ed é rimasto uno dei libri sociali più importanti, per il quale é previsto l’obbligo di vidimazione da parte di un pubblico ministero tra cui un notaio o il segretario comunale. Il decreto interministeriale del 6 ottobre 2021 ha previsto le seguenti modifiche rispetto a quanto precedentemente richiesto dal decreto del 1992:

                il registro dei volontari potrà essere tenuto anche in modalità telematica a patto che il software utilizzato non permetta la modifica di quanto già preventivamente iscritto, garantendo così l’integrità temporale e formale del documento;

                in caso di modifiche su registro cartaceo non é obbligatorio “barrare” e “firmare” la parte oggetto di variazione.

 

Si rende comunque fondamentale tenere costantemente aggiornato il registro in modo che i dati comunicati alla compagnia assicurativa siano sempre in ordine e coerenti con la realtà.

Il registro dovrà contenere i seguenti dati:

                codice fiscale o, in alternativa, il luogo e la data di nascita;

                la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;

                la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Sarà quindi opportuno suddividere il registro in due sezioni, una ove sarà elencati i volontari non occasionali ed una invece speciale dove dovranno essere indicati i volontari considerabili come occasionali.

 

Il registro dei volontari riveste un’importanza cruciale soprattutto ai fini di una corretta copertura assicurativa oltre che coerente organizzazione sociale dell’ente. Infatti l’art. 18 del D.lgs. 117/2017, come sopra richiamato, prevede che “gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”.

Le polizze assicurative stipulate in favore dei volontari devono quindi coprirli per:

                infortuni;

                malattie connesse allo svolgimento dell’attività;

                responsabilità civile verso terzi.

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 ha previsto poi la possibilità di prevedere per gli enti non commerciali del terzo settore, polizze di tipo “collettivo”, plasmate in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa. Tali tipologie di polizze offrono condizioni vantaggiose sia per le associazioni contraenti che per i volontari beneficiari, facendo spesso però distinzioni tra volontari occasionali e non, per la definizione delle quali é opportuno tenere efficientemente traccia delle attivazioni e delle cessazioni delle prestazioni di tali soggetti a favore degli enti considerati in modo da non lasciare mai scoperto a livello assicurativo nessun soggetto.

 

Nella bozza di registro unico che alleghiamo é prevista l’apposizione della data di ingresso come socio (eventuale quindi può rimanere vuoto) e poi ulteriormente l’inizio della attività di volontario che per gli “occasionali” sarà da indicare subito nella colonna successiva e può essere anche il giorno stesso. Tuttavia per chi svolge attività quotidianamente si consiglia di tenere tutti i nominativi iscritti come non occasionali non essendo necessario che siano anche soci e senza quindi la necessità di doverli reinserire per ogni singola prestazione volontaristica.

 

Sono erogabili rimborsi analitici che contengano le spese effettivamente sostenute dal volontario, i cosiddetti rimborsi a pié di lista. Infatti secondo l’art. 17 comma 1 del D.lgs. 117/2017 l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario terzo rispetto all’ente del terzo settore. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del terzo settore in nome del quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate da “fattura/ricevuta intestata all’ente” oppure “scontrino parlante” con codice fiscale del beneficiario.

 

Tuttavia sarà possibile erogare un “rimborso forfettario”, ovvero una cifra una tantum ma dovrà per forza di cose essere supportato anche da documentazione puntuale incluso in un modulo riepilogativo. Pertanto non sarà derogabile la predisposizione di un rimborso analitico e il volontario dal dover rendicontare o tenere i documenti di spesa, soprattutto per evitare spiacevoli sorprese nel momento di una verifica fiscale. Tale previsione é concessa dal comma 3 dello stesso art. 17 del C.t.s. che prevede quindi la possibilità di rimborsare al volontario una quota forfettaria purché sia autocertificata e non superi l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali é ammessa questa modalità di rimborso. In questo caso pertanto é il volontario che autocertifica di aver sostenuto determinate spese senza indicare il valore esatto delle singole stesse ma entro quei due limiti.