Contributi a fondo perduto 2024

A partire dalle ore 12.00 del prossimo 1° luglio le ASD/SSD beneficiarie (https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributo-a-fondo-perduto-in-favore-dei-gestori-di-impianti-natatori/anno-2023/contributo-gestori-impianti-natatori-elenco-definitivo ammessi/ e https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-2023/) del contributo a fondo perduto  per la gestione di impianti natatori e di impianti sportivi diversi dai natatori di cui al D.P.C.M. del 24 marzo 2023 potranno accedere alla piattaforma attivata dal Dipartimento e raggiungibile al link https://avvisibandi.sport.governo.it/, al solo scopo di modificare i dati dell’iban entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Si precisa che nessun adempimento è richiesto qualora l’IBAN non sia cambiato.

L’erogazione avverrà comunque in maniera automatica nei confronti dei beneficiari dei contributi di cui al D.P.C.M. del 24 marzo 2023 in base a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto di riparto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 aprile 2024.

Per informazioni o richieste di supporto di natura informatica è possibile scrivere a supporto.avvisibandi@coninet.it.

Disposizioni urgenti in materia di sport

Nella seduta del 23 maggio è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di sport. In attesa di conoscere il testo definitivamente approvato, che ad oggi non ancora stato presentato in gazzetta ufficiale, si evidenza che tre segni temi principali che il DL prevederà, ma il pIù atteso dal mondo sportivo sarà quello in merito al ritorno della possibilità per le ASD ed SSD di riconoscere ai volontari dei rimborsi:

1) Nuovi controlli

Prenderà il nome di Commissione, quindi, il nuovo organismo dedito «alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche». Un ente indipendente, con sede a Roma, che sarà «l’organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle federazioni sportive nazionali».

Essa vigilerà sulla regolarità della gestione finanziaria dei club, verificando il rispetto dei requisiti e dei criteri patrimoniali imposti dalle regole federali. Il testo elenca, quindi, le attività del nuovo ente, che sono quelle tipiche svolte già dalla Covisoc o dalla Comtec; dall’analisi e la verifica dei documenti societari fino alla possibilità di chiedere integrazioni o di effettuare ispezioni. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento sui risultati della sua attività.

2) I mandati dei presidenti federali

Il decreto contiene anche un’altra modifica osteggiata da parte del movimento sportivo, ovvero la normativa sui mandati dei presidenti federali. Viene confermata la stretta dopo il terzo mandato; in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, quindi, il presidente uscente dovrà essere eletto alla prima votazione con un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. In caso di mancata elezione, non si potrà ricandidare alle votazioni successive.

Inoltre, viene specificato come si consideri compiuto e rilevi ai fini del computo «il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento». Una decisione importante, soprattutto se si considera che il 2024 è anno olimpico e, quindi, anche anno di elezioni federali.

3)Rimborsi spese

Un’altra novità, forse quella che accoglierà un maggior interesse da parte dei nostri lettori, è la modifica che andrà ancora una volta a ritoccare la recente riforma del lavoro sportivo (dlgs 36/2021) per quanto riguarda i rimborsi spese dei volontari. La riforma aveva escluso qualsiasi possibilità di pagamento per questa tipologia di soggetti, poi i successivi correttivi avevano previsto la possibilità di riconoscere una semplificazione “documentale” sui rimborsi spese dei volontari per i costi sostenuti anche fuori dal comune di residenza per un massimo di 150 euro mensili.

Il decreto-legge invece ri-inserisce la possibilità di erogare, sempre ai volontari, rimborsi spese forfettari per un massimo di 400 euro il mese per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da Federazioni, Eps, Coni e Cip «purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso». Per i volontari che ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd).

Attese ancora novità.

[ Luca Mattonai ]
Dottore Tributarista ed Esperto in SSD

Distribuzione indiretta di utili: massimale orario dei compensi

PREMESSA

La riforma dello sport ha confermato il divieto di scopo di lucro per le asd/ssd, le quali sono obbligate a destinare eventuali avanzi ed utili di gestione per lo svolgimento dell’attività statutaria oppure ad incremento del proprio patrimonio. Si tratta di un divieto sia diretto sia indiretto, in particolare, relativamente al divieto di distribuzione indiretta, la riforma ha definito in maniera particolare diverse casistiche da monitorare rinviando alle disposizioni già in vigore da tempo per il terzo settore (art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017).

Nell’ambito di queste casistiche è prevista

“la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1”.

Quindi il legislatore ha da un lato fissato un tetto massimo per retribuzioni/compensi destinati a lavoratori dipendenti nonché parasubordinati o autonomi e da un lato ha stabilito la possibilità di superarlo in caso di comprovate esigenze. In questa sede si intende analizzare le modalità per determinare il tetto massimo retributivo al fine di fornire utili indicazioni alle asd/ssd in materia di trattamento economico dei lavoratori sportivi.

IL TETTO MASSIMO RETRIBUTIVO

La recente firma del nuovo CCNL per i lavoratori dello sport, vigente dal 01/01/2024 e firmato dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, fornisce proprio un punto di riferimento fondamentale per la determinazione del trattamento economico massimo di cui sopra.

Quanto ai lavoratori subordinati nel contratto sono previsti dei minimi tabellari che consentono di determinare agevolmente il tetto massimo oltre il quale si incorre nella distribuzione indiretta di utili:

Livelli Retribuzione mensile dal 01/01/2024 Retribuzione mensile massima (140%)
QUADRI € 1.943,93 € 2.721,50
I € 1.856,08 € 2.598,51
II € 1.686,04 € 2.360,46
III € 1.527,36 € 2.138,30
IV € 1.406,82 € 1.969,55
V € 1.319,13 € 1.846,78
VI € 1.247,94 € 1.747,12

Riguardo invece ai co.co.co. oppure ai professionisti la soluzione non è altrettanto agevole in quanto queste formule contrattuali prevedono trattamenti economicie previdenziali/assistenziali radicalmente diversi da quelli previsti per i lavoratori subordinati. Da questo punto di vista il CCNL prende in considerazione il fatto che tali contratti non prevedono la maturazione a favore del collaboratore di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto e conseguentemente il CCNL prevede una maggiorazione del 25% a compensazione. Di seguito si riporta una tabella che partendo dalla retribuzione mensile giunge alla determinazione della retribuzione massima oraria:

Livelli Retribuzione mensile dal 01/01/2024 Retribuzione oraria Retribuzione oraria co.co.co. (125%) Retribuzione massima co.co.co. (140%)
QUADRI € 1.943,93 € 11,24 € 14,05 € 19,66
I € 1.856,08 € 10,73 € 13,41 € 18,78
II € 1.686,04 € 9,75 € 12,18 € 17,06
III € 1.527,36 € 8,83 € 11,04 € 15,45
IV € 1.406,82 € 8,13 € 10,16 € 14,23
V € 1.319,13 € 7,63 € 9,53 € 13,34
VI € 1.247,94 € 7,21 € 9,02 € 12,62

Tale conteggio però non tiene in debito conto il diverso trattamento previdenziale/assistenziale di cui gode un co.co.co. o un professionista rispetto ad un lavoratore sportivo dipendente. In altre parole a parità di compenso orario, seppur corretto dalla maggiorazione 25%, al lavoratore sportivo dipendente viene garantito un “pacchetto di compensi” che include la maturazione di trattamenti previdenziale (pensione) ed assistenziale (malattia, maternità) sicuramente migliori di quanto spetta ad un co.co.co. oppure ad un professionista titolare di partita IVA. Questa circostanza non può essere ignorata nel momento in cui si valuta la conformità di un compenso rispetto al rischio della distribuzione indiretta di utili.

Pertanto la domanda da porsi è: come valutare questa difformità originata da trattamenti previdenziali assistenziali diversi?

Una soluzione percorribile potrebbe essere quella di considerare come riferimento per i conteggi non la retribuzione mensile bensì il “costo azienda” dato dalla retribuzione mensile maggiorata dei contributi previdenziali/assistenziali a carico del datore di lavoro asd/ssd, contributi che in questa sede si possono stimare nella percentuale del 29,31%. La tabella di cui sopra rimodulata diventa

Livelli Retribuzione mensile Costo azienda (129,31%) Costo azienda orario Costo azienda orario co.co.co. (125%) Costo azienda orario massimo co.co.co. (140%)
QUADRI € 1.943,93 € 2.513,70 € 14,53 € 18,16 € 25,43
I € 1.856,08 € 2.400,10 € 13,87 € 17,34 € 24,28
II € 1.686,04 € 2.180,22 € 12,60 € 15,75 € 22,05
III € 1.527,36 € 1.975,03 € 11,42 € 14,27 € 19,98
IV € 1.406,82 € 1.819,16 € 10,52 € 13,14 € 18,40
V € 1.319,13 € 1.705,77 € 9,86 € 12,32 € 17,25
VI € 1.247,94 € 1.613,71 € 9,33 € 11,66 € 16,32

Il costo orario indicato nell’ultima colonna rappresenta quindi il budget massimo che la asd/ssd può dedicare al collaboratore, un budget che include non solo il compenso lordo ma anche i contributi eventualmente a carico della asd/ssd. A questo punto è utile ricordare brevemente le casistiche in cui si può trovare una asd/ssd in termini di costi per contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico:

  Tipologia di collaborazione Fino al 2027 Dal 2028
  A Co.co.co. con compensi annuali entro euro 5.000,00 Nessun onere Nessun onere
  B Co.co.co. con compensi annuali oltre euro 5.000,00 senza altra gestione previdenziale 18,70 % su imponibile 50% oltre euro 5.000,00 18,70 % su imponibile oltre euro 5.000,00
  C Co.co.co. con compensi annuali oltre euro 5.000,00 con altra gestione previdenziale 16,00 % su imponibile 50% oltre euro 5.000,00 16,00 % su imponibile oltre euro 5.000,00
D Professionista titolare di partita IVA Nessun onere Nessun onere

Si ricorda che le aliquote di cui sopra sono quelle riferite ai contributi a carico del committente asd/ssd.

La verifica del tetto massimo sarà semplice nei casi A e D: basterà confrontare il “costo azienda orario massimo” con il compenso orario contrattuale del co.co.co. o del professionista. La stessa verifica si complica nei casi B e C, in quanto sarà necessario anche calcolare l’onere contributivo seguendo questi passaggi:

  • stima del compenso complessivo applicando il compenso orario contrattuale alle ore stimate
  • determinazione dell’imponibile previdenziale
  • applicazione della corretta aliquota all’imponibile e calcolo dei contributi a carico asd/ssd
  • divisione dei contributi sul numero delle ore stimate.

CONCLUSIONI E AVVERTENZE

La normativa è appena entrata in vigore, al momento non si sono ancora avuti interventi di prassi da parte dei ministeri competenti e nemmeno è possibile individuare un orientamento giurisprudenziale consolidato, pertanto le considerazioni sopra esposte, seppur basate sul CCNL in vigore e sulla vigente normativa, sono solo un primo approccio ad una tematica che necessiterà di grande attenzione da parte del legislatore, dei ministeri competenti e naturalmente della dottrina.

[ Paolo Iaconcigh ]

730/2024. Per i lavoratori sportivi è conveniente?

Si è conclusa da meno di un mese la scadenza per la presentazione delle Certificazioni Uniche 2024 con riferimento ai redditi 2023.

Come abbiamo potuto notare, a differenza degli scorsi anni, la Certificazione prende una veste molto diversa, in quanto la nuova Riforma dello Sport ha abrogato parte dell’articolo 67, comma 1, lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e dunque a partire dal 1° Luglio 2023, i “nuovi” compensi sportivi vengono tassati in maniera totalmente diversa.

Il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, infatti, prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00, ne consegue che i compensi erogati dal 1° Luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di euro 15.000,00.

ATTENZIONE: la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo è pari ad euro 15.000,00 anche per l’anno d’imposta oggetto d’esame (2023). Il limite dunque è posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione del duplice inquadramento fiscale e dunque tenendo conto anche dei compensi erogati dal 1° Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023.

Come abbiamo potuto notare, dunque, la nuova Certificazione Unica, prevede la compilazione del campo lavoro dipendente anche per i lavoratori sportivi dilettantistici con applicazione anche delle relative detrazioni.

Questa fattispecie, potrebbe significare per il lavoratore sportivo, la possibilità di poter redigere il modello 730/2024.

La domanda dunque nasce spontanea: è conveniente fare il 730/2024?

La risposta sembrerebbe essere positiva, in quanto chi supera i 15.000,00 euro di imponibile fiscale inizia a produrre reddito su cui si applicano le ritenute da lavoro dipendente e dunque potrebbe essere conveniente poter redigere il 730 per vedersi riconosciuti un possibile Credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: non è detto che dalla redazione del Modello 730 venga fuori sicuramente un Credito, ma è possibile che possa venire fuori anche un Debito e allora in quel caso il Modello 730 diventa obbligatorio. In conclusione, in base a quanto visto sopra, è conveniente che i lavoratori sportivi si interfaccino con un loro consulente per analizzare la loro situazione fiscale se hanno diritto ad eventuali detrazioni non usufruite nell’anno passato e valutare l’opportunità di recuperare eventuali Crediti.

Dott. Salvatore Parrinello

Certificato antipedofilia e problematiche privacy

Dal 1 luglio 2023, con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport è tornato d’attualità il tema del certificato “antipedofilia”, necessario per chi svolge attività lavorativa a contatto con minori. I centri fitness e tutte le strutture che occupano personale a contatto con i minori si sono quindi dovute adattare a richiedere tale certificato ai propri dipendenti e collaboratori.
Il tema è stato già ampiamente trattato in precedenti articoli.
Vogliamo oggi porre l’attenzione su come questo adempimento ponga problemi legati alla gestione del certificato stesso ed alla privacy del collaboratore.

 

Il certificato antipedofilia come dato personale

Ricordiamo che il certificato è un documento ufficiale rilasciato dall’Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica e contiene tutte le condanne che una data persona ha riportato. Acquisendo il certificato del casellario giudiziale il centro fitness potrà appurare  se il collaboratore ha riportato condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, cioè reati connessi all’ambito della pedofilia, o se a suo carico risultino sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Tale certificato rientra quindi nell’ambito dei dati personali, considerato che si definisce dato personale “qualsiasi informazioni riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.
Di più: siamo nell’ambito dei dati giudiziari, per i quali la normativa privacy prevede ed appronta una disciplina caratterizzata da maggiori cautele.
Da ultimo è opportuno ricordare che il “certificato pedofilia” non si limita a citare le eventuali condanne per pedofilia. Si tratta a tutti gli effetti di un certificato del casellario giudiziale e pertanto riporterà tutte le condanne di quella data persona, riportate in qualunque ambito.
Allora, al fine di evitare sanzioni da parte del Garante e ridurre al minimo la possibilità di un eventuale contenzioso, la raccolta e la conservazione dei certificati dovranno essere inseriti in un corretto processo di gestione dei dati personali e in un valido modello organizzativo privacy (Mop).
Non è ovviamente possibile definire in questa sede un prototipo del Modello “MOP” ma possiamo indicare i principali aspetti riguardanti la gestione del certificato.

L’informativa

Come per ogni altro dato personale, nel momento in cui il certificato ci viene consegnato dall’interessato noi dovremo informalo sul perché lo stiamo richiedendo, sull’obbligatorietà di tale consegna (e le conseguenze di un rifiuto a fornircelo), su quali siano le persone a cui lo consegneremo (nessuno!), sulle modalità e tempistiche di conservazione del certificato.
Stesso discorso per la delega che eventualmente ci venga rilasciata qualora sia il titolare del centro ad andare a richiedere il certificato in Procura.
Queste informazioni possono essere correttamente contenute nella normale informativa rilasciata ai collaboratori in sede di stipula del contratto, aggiornata con gli elementi appena visti.

  • Le nomine di autorizzazione;
    Il personale della palestra incaricato dal titolare di riceve il certificato antipedofilia deve essere stato informato e formato circa le modalità di raccolta e conservazione nonché circa le misure di sicurezza adottate per la sua conservazione (individuazione di un luogo sicuro, chiuso a chiave, possibilmente ignifugo dove raccogliere i certificati). Il personale addetto a ricevere i certificati, inoltre, deve essere espressamente autorizzato a tale attività attraverso le lettere di incarico e deve essere formato adeguatamente.
    Le nomine di autorizzazione sono uno strumento di estrema importanza poiché forniscono al personale del centro fitness le linee guida su come comportarsi e perchè, se ben scritte, limitano la responsabilità del datore di lavoro in caso di errori.
  • Modalità di conservazione di tale certificato;
    Il certificato antipedofilia non deve essere comunicato/consegnato a nessuno almeno che non venga richiesto dall’autorità giudiziaria. Tale certificato deve essere conservato per tutta la durata del rapporto contrattuale ed, eventualmente, conservato per un anno al massimo dalla fine del rapporto contrattuale. Questo perchè potrebbero emergere dei “problemi” giudiziari di quel dipendente anche dopo la conclusione del rapporto. In tali casi potrebbe essere necessario dimostrare di aver richiesto il certificato.
    Trascorso tale tempo il certificato dovrà essere distrutto. Ricordiamo che la conservazione per un periodo non giustificato rappresenta un trattamento illecito e quindi sanzionabile.
    Inoltre più è lungo il tempo di conservazione maggiori sono i rischi di una diffusione illecita del certificato stesso. È quindi opportuno ricordare bene di distruggere accuratamente i certificati quando nei sia cessata l’utilità.

Registro dei trattamenti

La raccolta e la conservazione del certificato rappresenta un trattamento dati che deve essere censito nel registro dei trattamenti che, pertanto, dovrà essere aggiornato.

Formazione

Un ultimo e fondamentale adempimento privacy, più volte richiamato dal GDPR, è la formazione del personale. La parola formazione compare numerose volte nel GDPR, a sottolinearne l’importanza. Solo attraverso la formazione si può raggiungere la maturità e la consapevolezza necessarie per una gestione dei dati personali scevra da errori.  E’ importante allora che il titolare del trattamento organizzi corsi di formazione per dipendenti e collaboratori e fornisca precise indicazioni su come trattare i dati personali, tra cui questi certificati.
I dati personali, non ci stancheremo mai di ripeterlo, sono sempre più importanti nella società e nell’economia odierne. Una loro corretta gestione evita sanzioni e possibili, fastidiosi, contenziosi. Merita quindi prestare attenzione a questi aspetti, soprattutto dinnanzi a dati personali così “delicati” come quelli giudiziari.

 

[ Avv. Samuele Marchetti ]
[ Dott. Alessio Melai ]