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ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - APS

Gli enti del terzo settore sono associazioni o fondazioni che svolgono un’attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essi devono essere iscritti in un registro denominato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le associazioni di promozione sociale (o APS) sono una tipologia particolare di enti del terzo settore, accanto ad altre tipologie particolari quali le organizzazioni di volontariato e le imprese sociali. Alle APS sono dedicate alcune norme specifiche del Codice (artt. 35, 36, 56, 67, 68, 72, 75, 85 e 86). In generale, esse si caratterizzano per l’impiego prevalente di volontari rispetto a lavoratori retribuiti (i quali non possono in nessun caso essere più della metà dei volontari impiegati nell’attività) e per la possibilità di svolgere le proprie attività di interesse generale anche in favore dei propri associati e dei loro familiari.

Le APS costituite ai sensi della legge 383/2000, prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore (cioè prima del 2 agosto 2017), sono obbligate ad adeguare i propri statuti alle nuove norme entro il 31 maggio 2021*. Il rispetto di tale termine è necessario affinché le APS possano continuare ad essere tali e qualificarsi come APS (e dunque godere del relativo regime normativo e fiscale, nonché dei contributi pubblici in favore delle APS ex art. 72 del Codice), nonché affinché esse possano eventualmente beneficiare delle modalità di adeguamento “semplificate” offerte dal legislatore della riforma. Le modifiche statutarie volte all’adeguamento alla nuova normativa del Terzo settore sono, altresì, esenti dall’imposta di registro.
*aggiornamento al 27 marzo 2021

Le APS devono essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, e avere un numero minimo di associati pari ad almeno sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Ad una APS possono inoltre aderire altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al 50% delle APS associate.

La loro attività di interesse generale, da individuare in una o più “opzioni” offerte nella lista contenuta nell’art. 5 del Codice del Terzo settore, deve essere svolta, in via esclusiva o quanto meno principale e deve essere rivolta ai propri associati (o alle persone aderenti agli enti associati), ai loro familiari o ai terzi. Le APS, inoltre, devono avvalersi, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati.

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20, ha chiarito che la denominazione sociale dovrà contenere in via obbligatoria la locuzione “Associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” e in via facoltativa la locuzione “Ente del Terzo settore” (o l’acronimo “ETS”).

L’utilizzo degli stessi deve essere subordinato, con apposita clausola statutaria, all’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Circolare contiene, inoltre, una tabella di riepilogo che individua, nello specifico, gli adeguamenti obbligatori, distinguendoli da quelli “derogabili” e dalle “mere facoltà di previsione”, con l’indicazione dei relativi quorum assembleari di approvazione.

Con riguardo alle ASD che sono già APS, essendo già presenti nell’elenco consegnato da ASI Nazionale al Ministero del Lavoro ai fini dell’iscrizione nel registro nazionale delle APS, potrebbe non essere necessaria l’assemblea straordinaria, dal momento che ad esse si applica l’art. 101, comma 2, del Codice del terzo settore, secondo il quale, entro il 2 agosto 2019, è possibile modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Tuttavia, una delibera di assemblea straordinaria è necessaria quando le modifiche statutarie non siano dirette a questi specifici obiettivi, ma ad esempio ad introdurre regole statutarie non imposte dalla riforma o ad esercitare opzioni organizzative concesse dalla riforma. Posta la difficoltà di distinguere gli adeguamenti, si consiglia di procedere sempre con assemblea straordinaria. L’assemblea straordinaria è comunque necessaria se si supera il termine del 31 maggio 2021.

Con riguardo invece alle ASD che intendono qualificarsi come APS ma non lo sono ancora, l’assemblea straordinaria è in ogni caso senz’altro necessaria poiché l’art. 101, comma 2, del Codice del terzo settore non è ad esse applicabile.

*aggiornato al 27 marzo 2021

La delibera di assemblea straordinaria richiede l’atto pubblico notarile solo quando l’associazione sia riconosciuta come persona giuridica, essendo già iscritta nel registro delle persone giuridiche di una prefettura o di una regione.

Se invece l’associazione non è riconosciuta come persona giuridica, l’assemblea straordinaria non richiede l’intervento del notaio.

No, iscrivendosi al RUNTS si ottiene lo status di ente del terzo settore (o quello più particolare di APS), ma non anche automaticamente la personalità giuridica di diritto privato.

Per ottenere la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione al RUNTS, occorre osservare la particolare procedura di iscrizione al RUNTS di cui all’articolo 22 del Codice del terzo settore, che prevede l’intervento del notaio e l’esistenza di un patrimonio minimo di 15.000 €.

Se l’associazione si affida ad un notaio e si iscrive nel RUNTS ai sensi dell’art. 22, avendo un patrimonio minimo di 15.000 €, allora ottiene la personalità giuridica, e delle obbligazioni dell’associazione risponderà soltanto l’associazione con il suo patrimonio.

Si fa tuttavia presente che attualmente il RUNTS non è ancora operativo. Dunque non è oggi ancora possibile iscriversi ad esso, tanto meno con la procedura di cui all’art. 22.

Ad oggi*, se l’associazione vuole avere la personalità giuridica deve dunque ancora oggi procedere in via ordinaria ai sensi del D.P.R. 361/2000 ed iscriversi nei registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni.

Quanto il RUNTS diventerà operativo, allora sarà possibile ricorrere alla più vantaggiosa e veloce procedura di cui all’art. 22 del Codice del terzo settore.

  • aggiornato al 27 marzo 2021

Per poter essere APS, un’associazione deve sempre avere almeno 7 persone fisiche associate. Pertanto, le APS con meno di 7 soci dovranno reintegrare la base sociale fino a raggiungere il numero minimo di soci richiesto dalla legge.

A tal riguardo occorre però distinguere tre diverse situazioni:

  1. APS costituite prima del 3 agosto 2017 e già iscritte nei registri (nazionale e/o regionale) delle APS: qualora abbiano meno di 7 soci, hanno tempo sino al 31 maggio 2021 per reintegrare la propria base sociale (anche se, in ragione di dubbi interpretativi circolanti in merito, è consigliabile che lo facciano il prima possibile senza attendere la scadenza indicata)
  2. Associazioni costituite dopo il 3 agosto 2017 e non ancora iscritte nei registri (nazionale e/o regionale) delle APS: qualora abbiano meno di 7 soci, al fine di potersi qualificare come APS mediante iscrizione nel RUNTS (ovvero nel registro delle APS transitoriamente equipollente al RUNTS), dovranno ammettere nuovi soci fino ad arrivare al numero minimo di 7 richiesto dalla legge e successivamente confermare mediante una apposita delibera assembleare [ASI Nazionale ha predisposto una delibera-tipo per questa particolare evenienza che è possibile richiedere scrivendo a terzosettore@asinazionale.it] la loro volontà di qualificarsi come APS iscrivendosi nel RUNTS (o nel registro delle APS, finché il RUNTS non diverrà operativo)
  3. APS già iscritte nel RUNTS (o nel registro delle APS) : qualora perdano il numero minimo di 7 soci che in precedenza avevano, hanno un anno di tempo per reintegrare questo numero minimo, altrimenti sono cancellate dal RUNTS (o dal registro delle APS).

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Codice del terzo settore, “Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

Il secondo comma dell’art. 71 aggiunge: “Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile”.

La riforma ha introdotto per le APS un regime fiscale agevolato e diverse semplificazioni contabili.

La riforma ha previsto per le APS un ambito di de-commercializzazione più ampio rispetto a quello previsto per gli altri enti del Terzo settore di natura associativa.

Il Codice del Terzo settore prevede, tra l’altro, la possibilità di avvalersi, entro determinate soglie, di una tassazione agevolata, c.d. “forfetaria”, per le APS che si iscriveranno nel RUNTS.

CODICE DEL TERZO SETTORE AGEVOLAZIONI PER LE APS

Fonti normative Agevolazioni in favore delle

Associazioni di promozione sociale (APS)

Volontari

(artt. 17, 18 e 35 CTS)

Le APS, come ogni altro ETS, possono avvalersi dell’apporto di volontari. Anzi, esse devono svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’apporto dei volontari associati. Possono avere lavoratori retribuiti solo limitatamente (non più della metà dei volontari o del 5% degli associati).

I volontari devono sempre essere assicurati. Dei volontari non occasionali deve essere tenuto un apposito registro.

Rapporti con gli enti pubblici

(artt. 55 e 56 CTS)

Le APS possono fruire delle misure previste in materia di “coinvolgimento attivo” degli enti, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

In particolare, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le APS, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Accesso al credito agevolato

(art. 67 CTS)

Le APS che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 56 CTS, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali, possono fruire delle medesime provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi.
Privilegi

(art. 68 CTS)

I crediti delle APS, inerenti allo svolgimento di attività di interesse generale, hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.

Tali crediti sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice civile.

Accesso al Fondo sociale europeo

(art. 69 CTS)

Le APS possono partecipare alle iniziative promosse da Stato, Regioni e Province autonome volte a favorire l’accesso ai finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche

(art. 70 CTS)

Le APS possono fruire delle eventuali misure previste da Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee.
Locali utilizzati

(art. 71 CTS)

Le sedi delle APS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dalla normativa vigente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.,

Gli enti pubblici possono concedere alle APS in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali.

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore

(art. 72 CTS)

Le APS possono accedere a questo fondo.
Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore

(art. 73 e 75 CTS)

Le APS possono accedere a queste risorse per l’elaborazione e realizzazione di progetti.
Social Bonus

(art. 81 CTS)

È istituito un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, tra cui le APS, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali.
Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali

(art. 82 CTS)

Gli ETS, tra cui le APS, sono destinatari di diverse agevolazioni con riguardo alle imposte indirette e ai tributi locali:

– non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati in loro favore;

– agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;

– le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;

– le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento in loro favore, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso;

– gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti da tali enti sono esenti dall’imposta di bollo;

– gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’art. 79, co. 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (…) sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Regime fiscale delle APS

(artt. 79 e 85 CTS)

Oltre alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, di cui all’art. 79 CTS, anche per le APS, il CTS prevede un regime fiscale di favore.

Non si considerano commerciali:

– le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. m);

– le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;

– le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle APS sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.

Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle APS

(art. 86 CTS)

Le APS possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rinnovo della decisione.

In particolare, le APS che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3%.

Sì, fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le APS iscritte ai registri, nazionale e/o regionali, di cui alla legge n° 383 del 2000 che, nell’anno precedente a quello in corso, abbiano apportato variazioni significative dei dati comunicati all’Agenzia delle Entrate (avendo, ad esempio, modificato la propria  denominazione o la propria sede legale) e/o che abbiano perso i requisiti o cessato le attività, sono tenute alla presentazione del modello EAS nella sua versione semplificata. Di norma l’adempimento deve essere assolto entro il 31 marzo di ogni anno.

A seguito del Decreto c.d. “Cura Italia”, la scadenza per la presentazione del suddetto modello nei casi sopra citati è stata posticipata al 30 giugno 2020 *.

Allo stesso modo, sono tenute al medesimo obbligo di presentazione del modello EAS le APS di nuova costituzione. In questo caso la comunicazione va fatta sempre all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione.

Non sono tenute alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997.

Quando il RUNTS sarà operativo, per effetto di quanto disposto dell’art. 94 comma 4 del Codice del Terzo Settore, l’obbligo di presentazione di questo modello verrà meno.

*aggiornato al 25 maggio 2020

RIFORMA TERZO SETTORE E SOCIETÁ SPORTIVE DILETANTISTICHE 

In linea di principio, nulla impedisce ad una società sportiva dilettantistica (SSD) di acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi del d.lgs. 112/2017, e per questa via di entrare a far parte, come impresa sociale, del terzo settore. La qualifica di impresa sociale, infatti, può essere assunta anche da una società (incluse s.p.a., s.r.l. e cooperative), purché tale società non abbia scopo di lucro (come è il caso delle SSD) e svolga un’attività di interesse generale, tra cui rientra l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per qualificarsi come impresa sociale, una SSD deve innanzitutto modificare il proprio statuto per adattarlo alle prescrizioni del d.lgs. 112/2017: ciò comporterà varie modifiche, anche di natura gestionale-organizzativa, tra cui quella del cambio di denominazione, che dovrà necessariamente comprendere la locuzione “impresa sociale”. Il tutto, essendo la SSD una società, dovrà farsi con l’intervento di un Notaio e per atto pubblico.

La SSD, inoltre, dovrà iscriversi nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese e solo da questo momento sarà formalmente un’impresa sociale.

In linea di principio, una SSD che si qualifichi come impresa sociale non perde la possibilità di continuare ad applicare il proprio tipico regime fiscale da SSD e potrà anche contemporaneamente godere del regime fiscale delle imprese sociali, che però è attualmente* inefficace per mancanza di un’autorizzazione europea.

Inoltre alle SSD imprese sociali potranno applicarsi anche le misure promozionali previste nel Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) in favore degli enti del terzo settore incluse le imprese sociali. Non le si applicheranno invece quelle misure promozionali del Codice rivolte unicamente agli enti del terzo settore con esclusione delle imprese sociali.

In ogni caso, segnaliamo la necessità di procedere con cautela e previa una preventiva valutazione dei benefici e dei rischi connessi all’assunzione della qualifica di impresa sociale, perché non ci sono interpretazioni ufficiali della normativa nel senso suindicato in questa risposta, sicché il terreno è ancora impervio e scivoloso.

* FAQ aggiornata al 28.12.2020

RIFORMA TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

L’intera disciplina degli enti del terzo settore è stata profondamente modificata ed innovata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. Adesso tutti gli enti del terzo settore hanno un quadro normativo di riferimento organico e completo. Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore sono state abrogate le precedenti normative, tra cui la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale e la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato.

Gli enti del terzo settore sono associazioni o fondazioni che svolgono un’attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essi devono essere iscritti in un registro denominato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Sì, una ASD può diventare ente del terzo settore, dal momento che l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche costituisce un’attività di interesse generale secondo il Codice del Terzo settore. Le ASD, inoltre, sono già enti democratici e senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell’ordinamento sportivo. Di conseguenza esse possiedono già le caratteristiche distintive di un ente del terzo settore.

Una ASD, pertanto, potrebbe diventare ente del terzo settore iscrivendosi nel RUNTS.

Più specificamente, è consigliabile che le ASD si qualifichino, all’interno del terzo settore, come associazioni di promozione sociale (APS), iscrivendosi nella specifica sezione APS del RUNTS.

No, una ASD iscritta nel registro del CONI può assumere l’ulteriore qualifica di APS iscrivendosi nel RUNTS senza che ciò determini la perdita della qualifica di ASD e la cancellazione dal R.A.S.D.

In altre parole, le due qualifiche (ASD e APS) e le due iscrizioni (R.A.S.D. e RUNTS) sono cumulabili.