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04.03.2019

Istituzionale

Una circolare dà indicazioni sulla rendicontazione dei contributi del cinque per mille

 
OGGETTO. Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.111 recante “Disciplina del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n.106” sugli obblighi di rendicontazione.
 
Rendicontazione e pubblicazione relativa al contributo del cinque per mille da parte degli enti beneficiari: sono arrivati una serie di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali grazie a una circolare (5/A) redatta a seguito di una serie di questioni poste dagli enti beneficiari stessi alle autorità governative.

Come è noto, sui percettori del contributo, grava l’obbligo di redigere il rendiconto delle somme ricevute e una relazione illustrativa; quanti hanno percepito un contributo non inferiore a euro 20mila hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere detti finanziamenti all’Amministrazione finanziatrice: questa, da parte sua, è tenuta a un duplice obbligo di pubblicazione riguardante l’elenco dei beneficiari e gli importi a essi erogati.
Con riferimento specifico al principio della trasparenza della destinazione delle somme, l’articolo 8 del decreto legislativo n.117 del 2017, ha introdotto l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro i termini ivi previsti, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa dandone comunicazione all’Amministrazione erogatrice.
Si deve aggiungere che l’articolo 3 del medesimo decreto legislativo fa decorrere l’efficacia delle disposizioni dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale. 
 
Si allega circolare del Ministero del Lavoro contenente indicazioni per la rendicontazione dei contributi del cinque per mille
 

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