21.06.2021
Istituzionale
Le società sportive dilettantistiche sono enti commerciali oppure enti non commerciali?
Il legislatore nonché l’Agenzia delle Entrate si sono spesso preoccupati di attribuire alle SSD, sin dalla loro nascita, una qualificazione tributaria. Può essere utile ricordare in rapidi passaggi quelle che sono delle pietre miliari nella storia di questi soggetti sportivi dilettantistici:
- il legislatore, con la legge 289/2002, istituisce le SSD e concede loro “le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”: in altre parole le agevolazioni destinate al mondo delle ASD, enti non commerciali, sono estese alle SSD con una disposizione di legge, una sorta di forzatura, un intervento attivo del legislatore senza il quale tali agevolazioni non potrebbero applicarsi alle SSD che evidentemente appartengono ad un mondo diverso da quello degli enti non commerciali;
- l’Agenzia delle Entrate con circolare 21/2003, commentando la legge 289/2002, sente immediatamente il bisogno di fornire una qualificazione tributaria delle SSD e dichiara che “le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale …… L’assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione. Il reddito delle società sportive dilettantistiche è, pertanto, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986) relative alle società e agli enti commerciali”;
- recentemente l’Agenzia Entrate, con circolare 18/2018, ha ribadito quanto statuito con circolare 21/2003 utilizzando le medesime espressioni e confermando la natura commerciale delle SSD e la loro classificazione nel gruppo degli enti commerciali.
In sede di applicazione delle agevolazioni concesse per ristorare le perdite da crisi pandemica, le fonti sopracitate e l’approccio dell’Agenzia Entrate dovrebbero fornire con facilità delle risposte a domande quali:
- nel calcolo del contributo a fondo perduto per la perdita di fatturato, le SSD quali ricavi prendono in considerazione?
- nel conteggio del bonus locazioni, le SSD a quali ricavi si riferiscono per verificare il calo delle entrate?
Ebbene in occasione della risposta a ben 2 interrogazioni parlamentari (Camera nr. 5-05961/2021 e nr. 5-05717/2021) ed in occasione della risposta ad un interpello (DRE Veneto n. 907-323/2021) l’amministrazione finanziaria è giunta a conclusioni diametralmente opposte affermando che le SSD si dovrebbero comportare come gli enti non commerciali e quindi misurare la contrazione entrate solo riferendosi alla parte di esse soggetta ad imposizione IRES (es.: sponsorizzazioni e pubblicità incassate in regime forfetario legge 398/91) e trascurando interamente le entrate da attività istituzionale (abbonamenti per attività sportiva incassati da tesserati).
In altre parole: quando si tratta di definire status fiscale ed obblighi conseguenti le SSD sono enti commerciali ma quando si tratta di applicare norme agevolative le stesse SSD diventano enti non commerciali.
I principi, proprio in quanto fondanti, non dovrebbero essere messi in discussione, la natura commerciale o non commerciale di un ente non può cambiare come il muoversi di una banderuola al vento.
Se il legislatore avesse voluto trattare le SSD, ai fini agevolativi, in modo diverso dagli altri enti commerciali avrebbe dovuto prevederlo con una norma specifica, se non lo ha fatto significa che si è affidato ai principi generali, per i quali una SSD è un ente commerciale.
Non è accettabile che l’amministrazione finanziaria svolga una funzione suppletiva applicando la norma in modo distorto e difforme dalla volontà del legislatore.
[ Paolo Iaconcigh ]
Commercialista esperto in SSD
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