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07.10.2019

Istituzionale

Il modello EAS, perchè è importante?

Adempimento introdotto con l’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 dunque successivamente alla normativa in materia di sport dilettantistico.
Partiamo dall’acronimo: il modello EAS è l’abbreviazione di Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi. Si tratta di un questionario composto da 37 domande sulla quantità e sulla qualità delle associazioni. Il modello nasce dall’esigenza dell’Agenzia di individuare e contrastare l’utilizzo distorto della forma associativa e rintracciare quelle realità che svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d’impresa, eludendo il pagamento delle imposte dovute. Con questo modello infatti l’Agenzia delle Entrate è in grado di conoscere le informazioni reputate pricipali dei connubi associativi.

Perché inviare il Modello EAS
Come operatore del mondo sportivo saprai che esiste una norma all’interno dell’ordinamento – art. 148 TUIR e art. 4 D.P.R. 633/72 – il quale prevede, al rispetto di determinati requisiti – come ben descritto in una precedente uscita dell’Avv. Andrea Albertin, Fisco. Oggi parliamo di decommercializzazione dei corrispettivi specifici – la decommercializzazione, ai fini IRES e IVA, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali rese verso il pagamento di corrispettivi specifici.
Sempre come operatore dovresti sapere che, oltre agli specifici requisiti normativi richiesti, il tuo connubio associativo, al fine di poter usufruire della decommercializzazione del corrispettivo specifico, deve aver trasmesso telematicamente il Modello Eas.
Pertanto sulla base di quanto appena detto, gli enti sportivi dilettantistici, in possesso dei requisiti specifici qualificanti previsti dalle peculiari norme di riferimento e che intendano avvalersi della decommercializzazione del corrispettivo specifico, sono gravati da questo ulteriore onere ovvero la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di una serie di informazioni tramite la compilazione del Modello EAS. Si tratta di un vero e proprio obbligo, in quanto dal mancato invio del modello si perderebbe il beneficio della detassazione dei corrispettivi versati dagli associati per la partecipazione alla vita associativa, rendendo in questo modo commerciale l’attività dell’ente con pesanti effetti in termini di pagamento di imposte.

Attenzione a non farsi trarre in inganno
L’art. 30 del decreto in commento, al comma 3bis, statuisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti associativi dilettantistici iscritti nel Registro CONI che non svolgono attività commerciale, viene infatti riportato che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano … agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale”. In questo caso però non si parla dell’attività commerciale nell’accezione di cui siamo soliti trattare – come ad esempio le attività di somministrazione, di sponsorizzazione e di vendita attrezzatura – ma di un concetto ben più ampio che ricomprende infatti al suo interno anche i corrispettivi specifici incassati per quelle attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Questa deroga solleva dunque dalla trasmissione del Modello EAS un numero fortemente circoscritto di connubi, ovvero le sole associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI che riscuotono esclusivamente quote associative.

Quando inviare il modello EAS
I termini sono stretti, la norma prevede che il Modello venga trasmesso entro 60 giorni dalla costituzione; salvo cambiamenti dei dati trasmessi, non è necessaria la ritrasmissione. Nell’eventualità in cui uno dei dati comunicati sia oggetto di una modifica, occorre adempiere nuovamente a tale onere ritrasmettendo il modulo entro il giorno 31 marzo dell’anno successivo al quale la modifica si è verificata.

Circolare 18/E. Modello EAS e Remissione in Bonis
Tale importante adempimento è stato più volte citato anche nella circolare 18E. All’interno del documento viene infatti riconfermato che per poter usufruire del 148 del Tuir è necessaria – oltre al rispetto degli specifici requisiti prevista dalla normativa – la compilazione e la trasmissione del Modello EAS.
Viene inoltre ribadito che qualora un ente non provveda al primo invio entro il termine perentorio dei 60 giorni ha la possibilità usufruire della c.d. remissione in bonis. Novità introdotta successivamente alla previsione del Modello, con l’art. 2 d.l. n. 16/2012, che consente di sanare l’omissione entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile – salvo proroghe il 30 novembre dell’anno successivo – trasmettendo il modello con il pagamento contestuale di una sanzione di € 250,00.
Decorsa tale ulteriore possibilità, come confermato dall’Agenzia, non sarà più possibile sanare il mancato invio potendo in questo usufruire del comma 3 148 TUIR solo ed esclusivamente per le operazioni compiute successivamente a tale invio.

Come Inviare il Modello e EAS Versione Ridotta
L’invio deve essere fatto necessariamente telematico, utilizzando uno dei software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, al fine di semplificare l’operazione si consiglia di affidarsi ad un intermediario abilitato. Ricordiamo infine che le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI possono trasmettere il modello in versione semplificata.

EAS e Terzo Settore
Concludiamo ricordando che le sportive dilettantistiche che decideranno di iscriversi al Terzo Settore in virtù della specifica disposizione prevista all’interno del CTS – art. 94 del d.lgs 117/2017 – non sono tenute alla presentazione del modello EAS. Nelle’attesa dell’entrata in vigore del Registro sarà obbligatoria la trasmissione del modello.
 

 [  Michele Meucci,
Dottore Commercialista esperto in ASD  ]
 
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Grazie a questa esperienza sul campo abbiamo constatato come taluni adempimenti, che per molti operatori possono apparire scontati, siano perlopiù sconosciuti.

 
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