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03.02.2016

Istituzionale

Il Ministero del lavoro sulle collaborazioni sportive in ambito dilettantistico

Come riporta la testata Fiscosport.it, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un interpello rivolto da CONI e dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in cui si chiedeva come interpretare il rapporto lavorativo nell'ambito sportivo dilettantistico alla luce delle recenti disposizioni di legge.

Il d.lgs. n. 81/2015 del 15 giugno 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), all'articolo 1 disponeva infatti che "Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro", e all'articolo 2 comma 1 prevedeva che dal 1 gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applicasse anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Come eccezione, al successivo comma 2, alla lettera d, si menzionavano le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

CONI e ANCL volevano sapere dal Ministero se questa norma fosse valida anche per CONI, FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI.

La Direzione Generale del Ministero del Lavoro, rifacendosi alla volontà del legislatore di favorire lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche – evidente all'articolo 67, lett. lettera m, T.U.I.R – conclude che: 

"nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva".

 

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