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25.11.2015

Istituzionale

Certificati medici: per chi è obbligatorio e per chi no

Il tema dei certificati medici è di particolare interesse e richiamo per chi pratica sport, sia in ambito istituzionale (cioè all'interno delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva), sia in ambito privato-amatoriale. Ciò è dovuto non solo alla diffusione di una cultura della prevenzione fondamentale per garantire la salute delle persone, ma anche perché il legislatore italiano è intervenuto a più riprese sul tema, in modo non sempre lineare.

Per fare chiarezza: per chi è obbligatorio il certificato medico? Per chi pratica attività sportiva non agonistica. Ovvero?

  • per gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall'orario di lezione
  • per chi fa sport presso società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e al CONI (purchè non riconosciuto come atleta agonista, secondo criteri del D.M. 18 febbraio 1982)
  • per chi partecipa ai Giochi sportivi della gioventù fino alle selezioni regionali e i tesserati Coni sotto i 12 anni e sopra i 45 (in questi casi è gratuito perché è a fini scolastici)

Ciò significa che per prendere parte a corsi di calcetto, basket, rugby, karate, judo, nuoto o ginnastica artistica, quando sono proposti da strutture affiliate ad una FSN o ad un EPS, una persona deve esibire preventivamente un certificato medico.

E' stato il Ministero della Salute ad emanare più di un anno fa nuove Linee guida che non solo davano indicazioni su quali fossero le attività sportive non agonistiche, quindi soggette ad obbligo di certificazione (quelle sopra riportate), ma definivano anche quali fossero i medici in grado di rilasciare le certificazioni (il medico di medicina generale; il pediatra; i medici della federazione medico-sportiva italiana del CONI); ricordavano che i controlli sanitari devono essere annuali e, conseguentemente, che il certificato medico ha validità annuale; indicavano gli esami clinici e gli accertamenti da effettuare e danno anche specifiche indicazioni sulla conservazione della copia dei referti.

A tal proposito, ai fini del rilascio della certificazione, sono necessari:
– anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa (per tutti)
– ECG a riposo, effettuato almeno una volta nella vita (per tutti)
– ECG basale, debitamente refertato, eseguito con periodicità annuale, 1) per ultrasessantenni con ulteriori fattori di rischio cardiovascolare 2) per coloro i quali sono affetti da patologie croniche comportanti un aumentato rischio cardiovascolare (indipendentemente dall’età).
Spetterà al medico certificatore valutare, secondo il proprio giudizio clinico, se avvalersi di un test da sforzo massimale o di ulteriori accertamenti mirati in base alle patologie del paziente, oltre che della consulenza specialistica del medico dello sport o dello specialista di branca.

Successivamente lo stesso Ministero ha emanato a giugno di questo anno una Nota esplicativa che specifica meglio quanto detto dalle Linee Guida. In particolare la nota rispondeva soprattutto alle numerose rischieste di chiarimenti sulla sussistenza o meno dell'obbligo della certificazione per coloro che svolgono attività sportive non agonistiche organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
La nota specifica che con la parola "coloro" il legislatore ha inteso indicare le "persone fisiche tesserate" e che le "definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia".

Fonti normative da consultare:
Linee Guida – Decreto Ministero della Salute 8 agosto 2014

Format certificato medico – Allegato 2 DM 8 agosto 2014

Nota esplicativa

Per fare chiarezza: per chi non è obbligatorio il certificato medico? Per chi pratica attività sportiva ludico-amatoriale. Ovvero?
Il legislatore ha definito l’attività ludico-motoria quella praticata da soggetti non tesserati a Federazioni sportive ed Enti riconosciuti dal CONI, caratterizzata dall’essere individuale o collettiva non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona.
Quindi, chi frequenta corsi privati di fitness, come l'aerobica o la sala pesi, il nuoto libero, la danza, lo yoga, il pilates e la ginnastica posturale e lo fa individualmente o in gruppo ma non in forme organizzate, dunque non in strutture affiliate a FSN, DSA, EPS, è esentato dall'obbligo di certificato medico. Stesso discorso per i bambini in età prescolare che si avvicinano al nuoto con giochi in acqua, come anche per coloro che ogni domenica decidono di andare a correre per tenersi in forma.

 

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