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14.05.2020

Istituzionale

Decreto "Rilancio Italia". Quello che è stato fatto e quello che ancora manca

Quattrocentosessanta, tante sono le pagine del Decreto Rilancio Italia e vari gli articoli dedicati a misure di sostegno dello sport.
Si parla di un tema, da lungo tempo caldeggiato dal nostro Ente, quello dei collaboratori sportivi cui cominciare a restituire una dignità professionale oggi assente. Intanto, è stato rinnovato l'impegno economico per aprile e maggio. E' introdotto il cosiddetto "Bonus Bici", la possibilità di richiedere un rimborso o un voucher, da riutilizzare presso la medesima struttura, come indennità per iscrizioni a corsi e palestre che si sono interrotti a causa dell'emergenza. Previsto anche un "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" che andrà a finanziare le attività tramite una percentuale "sottratta" al sistema delle scommesse.

 

NELLE PROSSIME ORE, SUL SITO DI ASI NAZIONALE,
L'ANALISI DEL TEAM DI ESPERTI DI ASI SPORT E FISCO
Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto in Senato sulle disposizioni in materia di sport. Il nostro Presidente, Claudio Barbaro, nel commentare quanto ascoltato, ha sottolineato come tanto ancora ci sia da fare sul fronte dello sport di base ricordando le proposte emendative non recepite dal Governo: che riguardavano aspetti essenziali per rimettere in moto l'economia dello sport italiano come sgravi fiscali,annullamento dei canoni concessori, sospensione dei muti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi, la sospensione delle utenze e delle tasse. O anche gli interventi per riqualificare gli impianti. Toccato anche il tema degli aspetti mutualistici. 
Sono passate, nel frattempo, le modifica proposte come il perfezionamento della fattispecie giuridica degli impianti sportivi e i voucher per la durata non usufruita e non per l’intero anno. 


 
 

GLI ARTICOLI RIGUARDANTI LO SPORT E L'ATTIVITA' FISICA

Art.105
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
 
Art. 205 
Misure per incentivare la mobilità sostenibile
il Programma incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti.
 
Art. 210
Disposizioni in tema di impianti sportivi

In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti- legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
 
A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
 
Art. 211
Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, una quota pari allo 0,3 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato in misura comunque non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 211-bis
Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.
 

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