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13.06.2016

Istituzionale

Circolare CONI sui certificati medici per attività sportiva non agonistica

Tre giorni fa il Segretario Generale del CONI ha emanato una circolare che risponde ad una richiesta del Ministero della Salute di definire, in accordo con lo stesso, i confini dell’attività sportiva non agonistica all’interno dell’ordinamento sportivo.

Coerentemente con quanto richiesto dal Ministero, il CONI ha effettuato una distinzione tra 3 tipologie di tesseramento.

a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
Fermo l’obbligo di specifica certificazione medica per chi pratica attività definita quale agonistica (ai sensi del D.M. 18/02/1982), esiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico (come definito ed individuato da ultimo con Line Guida Min. Salute 8/08/2014), per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti fatta eccezione per quanto previsto sub b).

b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico
Non sussiste obbligo di certificazione
(ma si raccomanda comunque un controllo medico) per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Nell’allegata circolare CONI sono indicati tutte le discipline considerate tali (elenco ampliato rispetto a quanto indicato dal Decreto Balduzzi in materia di defibrillatori). Tale elenco non è comunque da intendersi a titolo esaustivo perché non vige obbligo di certificazione per tutte quelle attività “il cui impegno fisico sia minimo”.

c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti) Rientrano in tale tipologia di tesseramento tutti i tesserati dichiarati “non praticanti” da FSN, DSA ed EPS. Tale specifica qualifica dovrà risultare già all’atto del tesseramento con inserimento in un’apposita categoria istituita a tal fine. Si evidenzia come il CONI abbia sottolineato che FSN, DSA ed EPS sono tenuti a modificare le proprie Carte Federali con riferimento alle indicazioni in questione. Sino a tale recepimento all’interno di statuti e/o regolamenti, fermo il dettato del decreto (norma di rango sovraordinato e, pertanto, già applicabile e vigente), si invita ad interpretazioni e comportamenti massimamente cauti anche in considerazione del fatto che le tipologie di tesseramento sub c) (“non praticanti” esonerati da certificazione medica) devono essere esplicitamente previste ed istituite dal soggetto tesserante.

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