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06.11.2020

Istituzionale

Circolare 39-2020. Pubblicato sul sito CONI il calendario delle competizioni ed eventi ASI di interesse nazionale

Come è noto, il DPCM del 3 novembre demandava al CONI e al CIP la definizione ufficiale del calendario delle competizioni ed eventi di interesse nazionale ed internazionale per Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
Nel tardo pomeriggio di oggi tale riconoscimento è pervenuto con comunicazione ufficiale e relativa pubblicazione sul sito CONI

Ricordiamo che secondo l’Art.1 lett. e): sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

  • Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;
  • L’attività sportiva non rientrante nelle manifestazioni di cui sopra, sia essa individuale sia di squadra, è sospesa (gare e competizioni). Sono consentiti solo allenamenti all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
  • Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, a seguito degli ulteriori chiarimenti da parte della Presidenza del Consiglio, è stata corretta la circolare del Viminale, che contraddiceva il DPCM, precisando che gli sport di contatto di base si possono svolgere all’aperto e nel rispetto delle distanze, quindi individualmente. Quindi si possono ancora svolgere sport di contatto a livello individuale e all’aperto.
Tre aree sul territorio nazionale
Come già comunicato, la pubblicazione del DPCM del 3 novembre 2020, prevede la suddivisione del territorio nazionale in tre aree in base al riscontro di 21 parametri monitorati dal Ministero della Salute (Artt.2 e 3 DPCM). Queste aree definiscono le indicazioni che i cittadini residenti o domiciliati debbono rispettare.
 
Per quanto concerne le aree caratterizzate da elevata gravità (cd “zone arancioni”) l’art. 2 non contiene, in materia di sport, disposizioni ulteriormente limitative rispetto a quanto contenuto previsto dall’art. 1.

Tuttavia si evidenzia che il comma 4, lettera a) vieta in queste Regioni ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

Per quanto concerne le aree caratterizzate invece da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd “zone rosse”), fermo restando il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, l’art. 3 dispone in materia di sport che:

  • sono sospese tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto;
  • sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (anche di interesse nazionale);
  • resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • resta consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
 
Qualora subentrassero diverse disposizioni normative, le attività ora consentite dal DPCM dovranno essere interrotte.
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